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Capitolo Y . De” Farmacifhi,9 Speziali > queño ponto m:demo, elo feo ha da dirí de'Chirurghi. Importa mojto , che lo Speziale fia huomo dibuona cofcienza ¿ pende da luila vica , ó la morte degli huomini, 8 € bene , che ne Gjao anvercitii PP. Confefíori, per incaricar loro Pobbligo, che hanno , quando vengono a* lo- ro piedi . Molriffime vole fogliono meícolar wiele ne' firoppi , che douerebbero farfi di zuc- caro , e manipolar droghe fimili con pregiadi. zio ben graue della Repubblica; materia que. fa, che molkco deuc pelarí . CAPITOLO yl Determinazion? delle Leggi di Nauarra, circa de* Medici, Chirnrgbi, e Speziali» 33- El Lib, 2. della Recompidazione ,18. N 16. leg..3. $ ordios . che i Medici non fijno amueffi a curare , le doppo il corfo dell" artj, non hanno fcorío guacrro anajjn medicina, e praticato alcri cre con quaiche Medico di lertere, Se ifperienza . E la Legge 2. del medemo cir, derermioa, 5. 1. € 5. 2.10 fipendio , che hanno da pigliare + e nel $:3. che quelli di Pampalona viftino gratis VOfpitale; e nel $. 4. che al piede della ricet- ra Írgnino, e tafioo quello, che vagliono le rocdicine , che ordinano . 34- Nella Legge 4. del medemo tit. 16. 3'0r- dica che niuro polla efier ricenuto , ne am- melo per Chirorgo , ne Speziale, fe non aucrá ecoricioqu'anvi d'etá : 8 il Chirurgo dene aue- re quarr'aoni di fervicd in Botrega (orto li Mac» fro, e doppo vdire tre anol di Teorica del- la íva facoicá jo Vojnerficd approvaca ; <% gl ifefli exe anni A fa applicaco alla pratio ca. E che gli Speziali jorendano ¡latino , 8 Abe bino praticaro , 8 afiíflito cioqu” anoí con gualche Speziale appronacos e che paffino dop- o per illorefame ; nel quale incarrica la Leg- ge, che s'aunerca molro, che fijoo abili ,e di buona vita, € agginftaci coftum;, E finalmente nella Legge 6. del ticolo , ñi Ñen» de difufamente la zavola di quellp denono pi- gliare per i medicamenti femplici, radici , aro- mari, gomme, erb:, fiori, femenci, e frucel, fughi condeníaci, acque, fcicoppi ec, e mella Legge 5.s'ordina , che non poflino pretendere pagamento, fe non delle medicine , delle quali sucranno la ricerca y Ó fcriteura dalla parte ia» ferma ,Quefto hó voluro norare , acció il Coa- telore fappia meglio come portaríi con quetti Soggeri, e con quelli, che cercano accordarli, ic gli dimandallero configlio « 455 CAPITOLO VI Del Vficio , e flato de Mercanti 35. Perra all V ficio de”"Mercanci il come S prare, e vendere ; del che cratto nel 1. part.della Prat. Trat. 9. fopra il 7. ptecet. cap. 5. part. 3. num. 108. pag.165. UK anco trarto de Murui, Se fre ¿bid. part, 2. num. 99. paz.163.€ de cootracti di conduzzi0- ht, e locizione ibid. part. 1, num, 94. Pag. 163. Y anche lalcio fpiepace le tre propofizioni, che circa de' contrarci condanad Papa Ionocenzó XL nid Trat. 10.num. 157.0 feq.pag.135. Ada che Papa Alefandro VIL. nella Propofizione 42. condanna il dire , che quello , che dad mu. tuo , pofla pigliare qualche cola di pid,fe sob- bliga a non ripercere fin'ad vn certo tempo la coía impreftara. Vedaí lo fpiego di quee propofizione nel Trat. 17. 36. P. M'2accuío Padre, che ho venduto ale £une merci piñ di quello , che valenano , C. Le vendena V.S. a meggior prezzo del lommo , O rigorofo ? Perché, come le cofkg hanno prezzo medio, iofimo; e fupremo ,e tucti giufii , a qualfinoglia di queñi ponno render. P, Per piú del prezzo fommo , che in fe ques nano le cofe , le veodeno . C. Erano quefte merci tafíace dalla legge , de afíegnato il loro giulto prezzo? Perché, quate doil prezzo della coía € tafíato dalla legge, quefto prezzo € indinifibile , e von ha la laticu- dine di fopremo , medio, E iñfimo, ée ha de venderí fecondo la cafía , P, Padre, non aucnano tafíaco Íl prezzo dalla legge le cofe , che jo hó venduto . C, II giufto prezzo, per vendere le cofe , non folo ha da mifnrarúi, fecondo ]' intrinfeco valo- re di quelle , ma anche fecondo l' eftriafeco del rrauaglio , che vi ha il Mercante in condurle, fpele di Gabelle, e riíchio di perderle ¿ come dice il N.R. P. Torrecilla nel/e fue Confulte Mor, Trat, 5. Confuls. 3. mum. 50. 82 in oltre , per ra. gione del fuo Vfficio , co'! quale ferue alla Re. pubblica , puó vendere le cole piú care il Mer- caote , che alcri parcicolari; come con Medina, e Caicrano , dice Leffio lib, 3. de ¡ufl.cap. 2%a dub. 4. num 24. Torrecilla ibid. Perche ef pre- vio atimabile , che 11 Mercante in Beneficio de- gli huomini tenga elpofte le mercanzie ; e ferua in quefo alla Repubblica , liberandola da cera car alcroue le mercanziez Di maniera che, le la cofa in mano d'vn particolare vale diecial prezzo lommo, potrá il Mercante per ragione del uo Víficio venderla piú cara: Quanto pt- ró abbia ad efiere quello, che il Mercante puó guadagoarui, itM. Lumbier nella Somma, Tom. 3.fra2. 9. de int. dr inre mn. 1561, fente, Che queño
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