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Capitolo V II. Del Reos ria Zón limirartone , che ditó di poi. ll coñrra- dio tiene il médemo Diaha per piú veto ibid: diéntunque agpinoga , Che; le lo fcómuñicato 10 , euibti di comparife in giudizio, otren- mitre 1 ¿MoliPiOñe dalla fifa 'cenfura , € 'total- mente piú decrate , che il rifpondere per le ,fen- 3 orrebnéroe pritna 1' afoluzione. Cita Diana áluo favore il cap. cum inter , de excepiionibús, E cap. lt. eod, tit. , Peró pace tanti, (Y aded perdocEi viri , lento, che 10n fanorifcano queRi capitoli la fua opinione ¿ poiché nel cap. cum intér , folo fi concede al reo ( ch” era vna perfona mobile) la difefa in ordiñe a riculare il Giudice : Predifto nobili legitima défenfio im iudicio referuatur, 7 ma. xime Iudicis recufatio , fenza che la [comunica, colla quele era hato, Y impediffe , Ne meño lo favoriíce il cap. vle. venerabilein de exceptionibus; poiché lolo vi fi decerminadá , che raglia 1 ap- pellazione , che fa lo fcomuvicato, e che pofía proleguirla : ¿Quia nibil excomusnicato appellare prodeffee ; fi non poffee appellazionem fuam profe qui . Conchié confta,, che in niuno di queñti ce- Bi fi concede ¿1 reo fecmunicato , che poffa ria pondere per fé , m2 che la fua difeía , Puo faríi per Procuratore, 912. Per lo che tergo per vera la prima opi- nione , che dice, che il reo Ícomunicato con [ca- munica mággiore , non pofía rifpondere per fe, ma per Prócuratore : Ii che confta ex cap. intel lex:mus , de imdicijs , che dice: Quia poftulafti a nobis, vtrum excommunicatus in indicio ftare poffiet Refpondemus , quod conmeniri poteft + E deber per aljum in indicio Refpondere : Vero e,che, fe il reo, 0acentaro Ícomunicato non auefie Procurator idóneo ; porribbe rifpondere per le fico , chee il calo , e limitázione; colla quale Avila de cenf, p.3.cap. 6. difp.7. dub. a. aferiíce , ché pofía il feo rilpondere jo gjudizio per fe medemo ; Per- ché , eflendo la difeía concefa per Legge naca- rale, non ha da peofarí, che la Chieía volefle negarlá al reo Ícomunicato per fe medemo, quando non trouafic idoneo Procutátore , ptr difenderíi, Má, fe il reo non foffe fcomunicato virando, ma colleraró ¿ eSendo citato , e ricercáto dá fe- deli per loro veilirá, porrá compárire per fe medemo io giudizio, e rifpoudere fenza necefíi. tá di Procuráatore ; per 1á generale cónceffione del Coticilio Cóbltabzienfe, che permift d Fe. deli di porér tratrare collo fcomunicaro tollera- to, ad enitanda pericóla añirttarumó . acuéndendo in quefto , non a fadórire lo fcomavicito collsia. to, ma al beneficio degli alcri Fedéli, 93. P: Maccofo Padre, ché refiftei, e rica- fia efeguire va caigo, ál quale mi cotidannó vu Giudicé, comsodaudomi, che io médemo, nc foffl l' élscucore . C. Era il caftigo grane , O cofa fuauei per- che ben puóo il Giudicé coidannar il reo, 3Ca- fiigarái da le aedemo , citndo il caftigo fuaueze 437 cosi nelle Religioni comándano ptr caigo1 Prelari a' fudditi, che efi Rei faccino di pro» pria mano la difciplina.. P. Padre, era non poco 2[pro il Caftigo , al quale mi condannó il Giudice . e Era il caltigo pena poñtlua, d priua< tina € P. Padre , era pena poñiciua . á C. Quando il Giudice condanna a pena pri vatiua, v.g, lofpénfione dall' vffcio, d polto onoreuole, lo fiefo reo ha da efere elecucore del caftigo , priuzodof dell víficio ,ó pato, in cui lo condanna; ma, (eii caltigofo de politivo, te arduo , ón puo il Giúdice condannar il réo ad effer egli (do efecucore del fuo caltigo:.e cosi non ponoo condaonare vb reoa tagliarfi di [e fteBo vn membro ó folpenderíi al patibo= lo ,ó ammazzarí, 6 pigliar 11 veleno ¿ má poa no condannarlo a riceuere da alcri quefti cafid ghi; €: all ora il fuddito e obligato a merteri mez2i conduceari all'elecizione , come le lo condannano di forca , deue vícire dalla carcere andare al fupplicio , moncáie lá cala, tec. e fe lo fentenziano dibando , 0 di pena pecuniaria, deve parcire dalla pacria ,e pagarcil dánaro, di cui e condánnato . Sic Villalobos nella fomma Tom. 2. Trat. 16. diffic. LO. per totam a 94. Sé ibreó auanci la fentenza del Giudica incocra nelle pene impofte dalle leggi, s' € dercó nelle mie Confer. Moral. part. 1. Trát. 3. confer. 6. $, 2, num. 8. dr fequent. pag. 160; € le ña lecio ro al reo fuggire dalla cárcere ,romptre le por= te e prigioni auaoti, e doppo d'effer fentenzias to ¿efe aleri ponno añutario in gaetóo, e an. che detro nel luogo citato delle Confer, 6, 3.numa 18.€ 19. Paz. 162. CAPITOLO vIIL Dil! Vficio , e Stato dell* Accufatore . 53. + M'accufo Padre, che ia certa occa- p fione áccufai vna perfona audoci al Giudice, per én' torro , ché "dues va fáarto . 13 C. Lo fece V.S. per odio, d per ztlo della giultizia , O venderra publicat ::- P. Non mi manco il zelo dellá piaktizia; non peró nego, ch£ non vi fodé melcolato qualch" odio , € maleuolenza . : C. Accufazione efi Delatio Rei de crimine ad windiétam publicam libello fada cums obligatio ey proband; deliéZuna . Nel che A ditingue dalla de- nunzia ; perche quello , ché denuozla , bon $ obhliga d prouáce il delicto ; má 1'accufdtore sí. Sei condiziobí ricerca ' accufa : La prima , che fi faccia in fcritto: Lá fecondá , che néll accue fazione ú ponga il nome dell' accuíato , $ ace cufarore : La cerza, che Gi efprima 14 Ipecie del delitto, del quale é accuíato ¿reo 3 Lá pe che
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