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406 Ceda iofamia provata: Sanchez ibid. num. 17. £ 20. P. Non erano né meno delitei di quefta, force . C. Adunque, che motivo ebbe V.S. econ qual fondamento ( molle ad entrare nell'inqui. fizione [peciale contro queÑo Soggerro ¿ > P, Per auermiderto quelle due , ó cre per» fone, che auenano bifogno di rimedio idelicri de) tal delinquente . 5. C. Quando il delitto € occulto, deves quello che lo sá, fare la correzione fraterna; efecon eda non fi ípera fructo alcuno , puó la- fciarla; perche , come il fine della correzione fia Pemevda del delinguentes come dice il Dor. tor Ángelico 2. 2. que/?. 33. art 6. ¿ncorp, Cor» veóho fraterna, dice , cuius fnis eh emmendatio delinguentis ¿Se non ( fpera d'orrenere quefto fine, non e necefíario adoprareimezzi:e quan. do non (i pera lemenda co!la correzione Í:cre. ta, e li ípera dicendo al Prelato: íl delicto oc- culro del proffimo , ve obbligo-di dirglielo; come con Hurcado lo tiene come. cofa chiara IR.P. Leandro del Sacramento part. 6. Trat.6, de correc. difp. 4. quefl. 11.c co] medimo Hur. tado afíerma lo fieflo Diana part. 7. Trat.3. refol. 39. $. Et ideo notanit , e nella refol..43. len- celo feo con Susrez, Coninch, € alcri lo ficdo infegnai con Bonacina nelle mie Confer. part. 1.que(l. 4. dell! Anciloq. num. 22. Paz. 6. E quefta denunzia deue faríi al Giudice , non co- me 2 Giudice, ma come ád Padre: 8 io vico d'efa non puó il Giudice procedere contro il Reo giuridicamente ; come colla comune dice Caftro Palao Tom. 1. Trat. 6. dific. 1. Punt, 11. mum, 1. Sicché , aueudo quelle due ,Ó cre per- fone notificato a V.S. il delitto occulto del de- linguente , non poteva pañare á procedere con inquibizione fpeciale, e giuridica contro d'c4o: Al piú potena chizmarlo , fargli vna buona corrtzione , Ó riprenfione , e dargli qualche penicenza occulta per modo di preleruazione per la lua emenda : Palao :bimum. 2. P, Padre, ¡ilnoltro vío comune € , che col. la fola deounzia di qualche períona priuara , € maflime le € Víficiale pubblico , fi paña Íubito al'informazione, 84 pronare gl'indizj;, e con «li al'inquifizione Ípeciale á C, Suole procederá in queño modoin ogni foris di dclitei, O folo ne” piñ graui? P. Non in tutti , ma folo in quelli, che han. no quaiche srauezza [peciale, C. La pratica di quelbrlo, € gia riceunta come legittimo coftume, e praticato dagli huo. mini dotri , e di buona coícienza? P. Padre si. C. Equcito fuole lolo farái d fine del puro cafigo, O per ftimaró ne' cab, ne” quali 6 pra- rica , necelsario per il bea pubblico? P, Sempre che 6 f4, € prochófi himanecef. Trattato XV. de Minifri di Giuflizia . fario per il ben pubblico . 3 C. Gia vedo, ch: e vío praricato ne” Tri bunali Secolari , che colla denunzía del Birro; Oalcra períona privata, ó con querela della parte quentunque son fa- coll obbligark alla proua , fi paf2 d pigllare informazione, e prouare gl'indizij; e colla proua di queñti,6 forma l'inquibzione fpeciale; ma queña pra- tica ¿contro la comune doctrina de Teologi, e Giurifli; 8e afferma colla Eloda Nauarro cap, Inter verba 11. quefi.3 nella conclaf. 6. Corol. 63. num (mii) 353. che ¡a quelto non we diterepza fra il Giudice Secolare , e 'Ecclefia. tico ;€ li come l'Eccleñaltico non puó proce: dere, lenza che preceda infamia ; come dal cap. Inquificionis, dió di fopra mam. 2. Tampo. co porrá procedere all'inquiíizioue fpecialeil Giudice Secolare; fenza che preceda infamia. Quantunque Leílio de imjft. lib, 2.6, 39. dubi 159.1. 1332. lenca che von s'hi da riprouará la pratica de' Giodici Secolari, che nel calo decto procedono ali iaquifizione , fenza ches preceda infamia , quando queño fi faccia con circonípezione, e fecondo le leggi, E ví rice vuri aclle Prouincie ,e nellecaufe grávi, come farci, omicidij, facrilegij ,¡aceÑi, Szaltri de- liccá , Che curbano la Repubblica; e che non Á proceda al mero caltigo, mi per himarí ne- cefiario peri bene della Repubblica: la tego ciene con Bartolo, Cardinale, $e Alciato , Vil lalobos tom. 2. trat. 14. dific. 8. fub num. 8. $, Quejta feconda, E con Luilio Filiacio , € Vila lalobos colle condizioni dctre mon riproua quetia pratica de'G:udici Trullench tom. 2, in Decalog. lib. 8.cap. 2. dub. 17. num. 23. E puó prouaríi cosi; perche , citendo probabile, che ¡l precedere infamia al'inquiizione'non 6 di legge nacurale, ne divina, má vmana, puó preualere con co ii coftume; come puó re. deríiio Sacchez tom, 2. confilo lib. 6. c4p. 304% 3. Adunque , fe queita pracica de Tribuaali $e colari folle gid incrodorca, come legircimo vía, porrebbe derogare, e preualere contro la 164» ge, che preícrine, 8£ ordina , che non fi proct da alV'inquilizione Ípeciale, feuza che preceda Piofamia . 6. Mi dica , fegui qualche daano confidera- bile nella fama , o azcoda á queñto delinquesiót P. No Padre: perche due ceftimonij, che io elaminai, fono huomioi diícreci, no'! dí- raono ad alcnno , ne hanno detro ; € la caula se tralalciaca, ne s' € flaputo fia" hora, che 10 abbi farco mile inquibzione . 6. Nelia lenteaza comune , che afferma , Ché il Giadice Secolare non puó veuire all'i0quiá- zione , lenza che preceda infamia, non 1ol0 peccó V,S.graucméce nel ecr venuco a queñta, ma te nc fotis /zguico qualche dauoo , 131:b08 obbligata a rifarcirlo ; come dice la Legge Cr nonica cap. Qualiter ¿CT quando 3 de No

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