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Propofizione XL. Condannata: ez onore € obbligato d relticuire quello, che indufe e«Micacemente alla derrazione, d contus melta : poiche egualmente violó la ginítizia, ofendendo la fama , d onore , come la roba. 153- Dico per terzo, che non determina Sua Santitá in quefto Decreto, ne definifce, che quello, che configlia, ó induce al furto , fia obbligato come cauía primaria alla reftituzio- ne : anzi primieramente e obbligato quello, che pofíiede la coía rubata , € fe ne approfitró; 3 in fecondoiuogo quello , che lo comando, € di poi quello, che lo configlió, lo lodo, € Y'approuó 8:c. perche il condannato era il dire, che quello , cheinduceua , non era obbligato d reíftituire « e non toccaua fopra l'ordine della refiituzione, 154. Dico per quarto, che acció quello, che induce , fia obbligaco á reltituire , € neceflario, che il danno feguito fia contro la giultizia . Icá Torrecilla fopra quefta propofizion fol. 315 -nunm, 21.Enonbafta, che il danno lía contro la ca- ritd , ó alere virtú , La ragione €, perché an- che lo fieño, che fá il dauno , non e obbli- gato d reltituire , fe non fa aggrauio contro giuftizias Adunque molto meno quello , che induce . 155. Da qui s'inferiíce , che quello, che configlia vo'aliro ve fornicetur , O che non fen- ta Mela , non e obbligato dá reflituire . Siegue in fecondo luogo , che quello , che con preghi, O perfvafioni indufle Pietro , che voleua gra. ziofamente lafciare d Giouanni vo legato, ere- dirá, ó Víficio, á lafciarlo ad vn'alero , non € obbligato a refticuire coía alcuna d derto Gio- manni,perche non aueva diritto di giuftizia a' cali beni. Irá Torrecilla ¡bi num. 22. 23.€ 24, Ma, fe con frode , O inganno, o violenza inducefe Pietro , che non facefle queÑi doni dá Giouanni,farebbe obbligato á¿reÑicuire , co- mee comuoe frá DD. Vedafñi Diana part. 3. Trat. 6. refol. 33.€e 34. Perche , fe bene Gio. uanninoo abbia ragione di giuftizia ad efi beni, l'ha peró, acció niuno con frodi, Ó in. ganvi impedifca quello , che 1 altro voleva dargli: Adunque quello , che con quefti mezzi limpedilce, pecca contro la ginftizia con ob- bligo di reftituire . Vedali quello, che dico di fopra Trat. 7. cap. 4-n.56. 156, Dico per quinto, che, acció fia ob. bligato a refticuire quello , che induce al dan» no, firicerca , che Pinduzione fa cavía «fica» ce del derro daono ; cioe che l'iadorco A muo- ua per l'induzione dell alero. Sic Torrecilla wbi fupr.n. 46.perche , fe non í muoue per la di lviinduzione, non gli á deuc impucare il danno . Da qui s'inferiíce , che; le lindorco era gia decerminaco difare il daono , Pindurrore non £ obbligaro.a.reñicuice, perche non fú caníl efficace , Perla feda régipoe, fe quello , che 135 jodufe , 0 cemandando; d configliando, ri. tratró il comando, e ilconfiglio , e perfirale il conerariocoll'efficacia 2 lui poflibile albino dorto accio defiftede da inferire ildanno , e ció non oftaute quello l'ha.fatco., non € obbli. gaco a refticuire, chi prima we l'200n2 iodorto. Vedafi quetto , de alcri corollarij ael R.P. Er. Martino di Torrecilla vb; fupr. n, 43. e quello, che ho detco di lopra Trat. 7. cap.4. num. $3. e 54 1 Propofizione XL, Condannata . dl contratto Mobatra e lecito anche rifpetto del la flefja perfona, e col contratto «di retro- nendita [tabidito ananti con ¡npenzione del lucro. Ico primieramente , che contrat- to Mohatra fi dice, quando il Mercataute vende la mercanzia al compratore con patto , che quelto torni fu» bito á riveodergliela á prezzo infimo , auendo- la comprata dal Mercacance a prezzo medio , O fupremo: v.g. il Mercatauec la vende aíci,o cinque , che fono il prezzo medio , e fupremo, e la compra dallo ftello compratore a quatrro, ch'eil prezzo infimo . E quefto contratto £ quello , che giuftifimamente fi condanna ia quefta propofizione : Si per effere in fe iniquo; Si, perche apriva la porta a molce frodi, e inganvi. s adi 158. Dico per feconda; che fe quelto con- trateo non fi facon parto di ricornar d com- prare, ma che il Mercatante liberamente coníc- gua alcompracore la fua mercanzia ;benche queño di poidi Íua propria volontá rinendefle al Mercacante la mercaozía a prezzo infimo, auendola quefto venduca ananti al prezzo ri- goroío , Y medio, non farebbe contracto ini- quo, ne condaanato ia quefto Decrero ; non farebbe ¡viquo , perche il Mercarante compra a prez20 inhmo, che e giuño , fenza autr im» poíto al compratore Ponere de retrouendendo ; non larcSbé condannaco ; perche il cafo della condaonazione parla , quando precede patio di terronendizione , quale non € nel naftro ca- fo. Sic cun Lumbier , Torrecilla fopra quefta propofizione fol. 292. num. 5. e 6.Comg, «e a qual prezzo poílino vendere le loro mercanzic ¡ mercacári, e quali monopolij Gano loro lecicj, lo diró nella feconda part. di quefta Pratica Trate 16. cap. 7- 157. Gg s Pro»
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