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196 fii danni. E ló feo dicono Nauarro cap. 4. m. 381. Leffio lib. 2. cap. 11. dub. 19. num.10 4, ee aleri molri; ed anche f< il delicro € vero, quando é occulto ¿ perché mentre il d:litco e occulto, abenché (ia vero, la períona € ia pofísfñio della fna fama , e quello , che g!liela co- glicinginltamente, e cauía efficace de'danni, che da quelto le fieguono . Adunque e obbli- ' gato drefticuirli. ¿4 27. Benche Soto lib. 4. de imflit, q. 6. art. 3. ad 4. fente , che quando ii delicco , che (i pub- b'ica, é vero, non v'é obbligo di reíticuire cut» tiidanni di fortuna , che da queñto feguirono, fma folo parte di quelli á giudicio d'huomo prudente , e puó provaríi cosi. Perché mioor gius há il proffimo alla fua fama, quádo il de- litto é vero, che quando e falío . Adunque, le queho, che addofla va delicto fallo € obbliga= to dá reflicuire cueci idanni feguici dalla falía impucazione, non há da eliere obbligaro á tanto:quello , che folo pubb:ica il delirco vero. Con tutto quelo ,l'cpinione contrariae la comune, € vera. Ec € la ragione, perche quel. Jo , che infama il proffimo,difcuopiendo qual. che delirro occulto , benche vero, € caula pria. Cipale ; 8r eflicace del danno, che ne fiegue; Aduuque e obbligato a retliwuire tutro il dat» ño leguico. Si conferma con quelta paricá: Quello, che colpabilmente diícuopreado il fuoco ¡che ftáva coptreo fotro la ceoere, e oc- cañone di quálche incendio , e obbligaro á re- fiicojre tutto il danno feguico, nell'iitello mo. do ¿che quello , il quale colla Nela colps pot. taffe il fuoco , done non era ,e fofle occalñione del medemo incendio: Adunque fará obbliga. tod refliruire tutti i danni caufaci quello , che há Ícoperto qualche delirto occulco , e vero, come quello, che impofe vo delicro fallo. Lal che coníta la riípotta alla ragione ia con- trati0. 28. P. Padre, queña fica Giouane ha ia. famato me , dicendo , che viuevo in concubi- nato. C. Si come ne'beni di forruna e lecica la, compeofazione , concorrendoui le circottanze, che hó iufegnaro , parlando di queíta materia hiel comandamento 7. (ap. 4. part. 7.5 cosié an- che lecica nell' infamia ¿di modo che, le dues períone muruimente fi fono infamare, ponno ja giukta compenfazione lafciare di reRucuirí la tama; Soto , Adriano , Toledo, de alcri, che Cica, € hegue Lefho vbi fupr. dub. 25. per totum. E puo necetiario , acció fia ginfta la compeo- fazione , Che vi fiacgualicá trál'voa, e Palera fama: di forte che, lc vna jufamia era leggiera, e Palira grave, non era lecico compentaríd quello , che fu leggiermente infamáco , E per queto laíciare di reiticuire Pinfamia grave : Ne mueno quelta egualica € trá Pinfamia, che V,S ha cantaco ad cua Giouane ; con quella , che , Tratrato VIII. del VIII. Comandamento efa ha cauíato a V.S. psrché prrds molto pld di credito da vna fragilicá vna Giouane ,che va' huomo , 29. Qui eénecefario, che notiño i Confels fori , cowe quelta compenfazione non e lecica, ne sintende, che io poll infamáre il pro limo; che há per auanti iofamaro me; poiche quelo larebbe venderca , e non com pentazione . Sola sintende, che dopo efec murnamente infa= mace due períoas, paó cialch:duna lafciare la refticuzione della fama ia ricompeaía , ó per dirlo pid propriamente, com: iú pegno, fñiaché Valera períona refticuilca a lei la fama che le tolíe : v.g. dife Piecro di Giouamni, ehe era va ladro ; non e Jecico a Giouanni dire di Piecro alira cofa fimile ; ma , calo che l'abbia derco, puo Giouanai differire il refticuire á Piecro la fama, che gli tolíe, fino che Pietro la refti- tniíca alo teo Giouanai . 30. Quello, ché lecito, e manifeñare quel difecci di colui, qualiiofamo , che feruono pet ricuperare all'infanaco la fama pería , quando per altro mezzo non puó ricuperarla: v.gi dile Pietro di Giouanni, ch'era ladro , e Pies tro non traca di relticuirgli la fama:puo Gio. banni dire , che Pietro € un bugiardo , eeado vero, Che Pierro la tale , acció a queto modo non gli diano credito e Giouanni ricuperi la lua fama. Dif , effendo vero, cbe Pietro mentifca y per. ché non mentendo , nou e lecico dirlo , per rin cuperare Giouaznai la lua fama ¿€ ¡| contra. rio écondaanato , come Ícandalolío , da inno» cenzo Xi. nella Pcopol. 44. nella di cui Ípiega- zione (.hefaró nel Tra. 10.) diró le condi- zioni, che fono neceliarie , accioché queñto á faccia Iecitamente , CAPITOEO:v, Di vary modi, che infegnanoi DD. per reltituire lafama. € fallo , il modo di relticuire la fama, ha da elfere diídirh allá preltaza di quelle períone, alle quali se decto, dicendor ln tal occafñione dilli di Folano , che avena quefto difetto, O quell'alerro , fappiare, che non € cosi,e che io ero mal'informato , psc» che le perfone da bene , e fauie non ritrouano in alcun modo in lui il diferro , che hó derto: e fe no'l vogliono credere, dene giurarí , ch'é fallo quello , che auzaci s'é detro y 1cá Clauis Regia lib. 11.cap. 3.h. 27. Malina 5 Filiucio, € la comune. 31. Seil deliteo € vero, 8 era occul:o , Íl modo di refticuire la fama , ha da effere lodare l'infamato in prefeoza di quelle perfone, auan- ti de guali S'infamo . Quetto modo infegnano Soto 3l. S E il delicro ,che impof+ al oro no,
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