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164 Zjoni 43. € 42. condannate da Papa Innocenzo XlI.e nella 2. part. di quefla Pratic. Trat. 147, nello fpiego della Propofiz. 42.«be condannó Alfa Sandro VII, 100. P. Padre m'accuío, che il mefe d'Agos flo ho preflato dieci miíure di frumento á Pie» tro , con condizione, che me le refticuiícad Maggio . C. Quelto € contratto di mutuo , nel quale fi trasferiíce il Dominio della coía mutuata da! mutvante bel mutuarario , fecondo la lua definizione quod ex meo fic tuumo, di lopra men. tovara. E midica , fi prefumeva , che il frumento doucffe montare di prezzo vel mefe di Maggio, O fitemena , che douefe calare in quel tempo? Perche , quando we yguale fondamento di ercdere , che il frumento fia per creícere , co» me per calare , non e víura il mutuare con queíia condizione ; poiché s' elpongono á vguale pericolo il murvante , $ il autuas tario. P. Padre, fi llimava , che il feumento do. uefle montare nel Mele di Maggio ,3 io efecto € lucceflo cosi, C. V.S, era per conferuare queíto frumento fino al Meíc di Maggio , nel quale lo vendefíe piú caro. P. Padresi, C. V.S. prelló queño frumento a Pietro pregaco dallo fico Pietro , O di Íua mera ro. jontá € P. Padre egli mi dimando , che glielim- prefalh. 101. C. Afoluramente parlando e víura il mutuare nel mefe d'Agofto il frumento , acció 5 reftituiíca á Maggio, quando fi prelume cre- icerd il frumento 5 peró per ragione del lucro ceflante puó muruarí con queña condiziones perche le V.S, aucua da cooferuare quefto fru- mento fin'á Maggio , realmente riceuerctbes quelto guadagno, vendendolo allora á prez. 20 piñalco: Adunque mon e ragione , che per far vo benencio á Pietro , fi privi del fuo gua- dagno. Ebenche alcuni Canonidi lo limiri. no, dicendo , che il lucro ceflante folo puó prenderí , quando il muruante imprefa pre. gaco dal mutuacario, e non quando lo fá di dua volontá ; la comune pero de Teologi fen- te ii contrario , che O mutvi per fua volontá, O richiefto dal mucuatario , puó prenderá Pia» terelle del lucro ceflante . Molina de inflit. Tom, 2. difp. 315.Leflio Lib. 2. de suftit.cap. 20. dub, 11, num. 30, Villalobos part, 2. Trat. 22. diffic, S,v4m. q» 102. Mi dica, aucua V.S. da far qualche Ípela, per conferuare queñto frumento fin'a Maggio? V.G. appigionaodo qualche gra- halo , O accordando qualche períona , per cu. itoditlo $ Trattato VII. del VIT. Comandamento . P. Nó Padre, in vo mio granajo, e fo, lo con qualche mia diligenza doutuo culto. dirlo . C, Auena fcurcaza , che anercbbe confera varo queño grano fia'd Maggio? P. Padre si,perched me auanzaua molto frumento , 0d temeno di confamarlo , C. Del lucro, che cefa al mutrnante , per auer impreítaro, hanno da dimiouiríi le fpele, che auena da fare io conferuare la cola impre- ftata; poiché da quefñte s'efime, per auerla trasferica nel murvacario : hafli anche da di» miouire qualche cola , fecondo la ficurez28 maggiore ,ó minore, che aucua nella Íperan» za del lucro ¿come dice l'affioma comune de* Teologi: 1d quod eft in fpe , non aquipolles ci, quod eftiniure . Peró, poiche V.S. 0oo aucua da far (pela alcuna ia confernare il frumento, edi pid auena ficurezza di conferuarlo fin" d Maggio ¿potena impreílarlo con queíta con. dizicne, per ragione del lucro celíance a 103. P. Padre m'acculo , che auendo chia- mato ía giudizio Pierro per cento reali, che midoucua , e pregato da efo, che gli defi ancora vn poco di tempo, gliclo concelli con condizione, che ogni qual volca gli venide occafone dí comprare quálche merce , la com- pralle alla mia Borrega , C. Quantunque alcuni Dottori, citati per Ximeno 7 rat, de tfuris um. 6. fencirono ¿che per la dilazione della paga poreua prenderí al muruatario qualche cola. vlira forsem : Quelto pero al prelente e improbabile , e condaonato per Ícandalofo da Alcfandro VIL nella Pro- poñzione 42. Vedañ il fuo fpiego nella 2. parte della Protica Trat. 17. 104. Per dar lume alla rifoluzione di que. flo, e d'alcri cali di queta materia, fuppongo, Che l'víura eft lucrumex mutuo: va guadagno, che fi cana dal concrarto del mutuo ; di ma- nicra che in niun'alcro contrarco , fuori che in quello del mutuo puó commetterí víura. Ma peró ha d'avuercirfi, che quelto coneratro di mutuo ,fuo! far palliaco ia aleri contracci, come fi vedrá nc'calñi feguenti . Vende Pietro d Giouanci vna pezza di pauno ácredenza, e per venderla á credenza, la vende piú cara: quefto contrarto , quancunque paia vendica, non e peró tale, ma bensi muruo pall:a:o; poiché € il medefimo, che fe Pietro deficá Giouanni queíta pezza, e Giouanni pagall: fubico il prezzo giu'tto , e fubico deie Pisto d mutuo a Giouaoni queño medemo prezzo fin” al tempo, che lidad credenza elía mercancia; per lo che e condannato quefto contrarto , CO. me víurario da Innocenzo XL, nella Propo(i- ziont 41. 105. Il medemo Íuccede nel contratto mo2- tra, nel quale Pietro vende á Giouanni al prez- zo fommo vna mercanzia con patto, che Gio: uanol

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