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Capitolo V. Parte T. Della Conduzione ; 0 Locazione ; di portar nella falla Hi cauallo, ecolá ligatlo, ma anche procura ferrare la porta, e dopo tenta le puó aprirla , per afficuraríi , le é ben ferrara ¿e Pommiffione di quefta diligenza di ferrare la porca, e prouare fe e ferrata , fi chia- ma colpa leuiffima . 96. Suppongo in fecondo luogo , che vi fo- no alcunicontratti, che cedono lolo in fanore di quel, che riceue la cofa : V.G. il contrateo di commodato , nel quale fi confegna la cola al commodarario graziolamente, acció fe ne ferua ; il checedein veilicá di cal commodata- rio, che la riceue . Alcri contratti vi fono, che cedono folo in veilitá di quelio , che fa la confegnazione della cofa : Verbi grazia, il depofito, nel quale A confegna la coía al depofitario , acció la cu- fodiíca , fenza dargli per quelo prezzo alcu- no ¿e quefto cede folo in vtilica di chi coníe- gna la cofa in depofito . Altrive ne fono, ne* quali hanno interefle tutti due : V.G. nel locato , nel quale í condu- ce, d appigiona vna vigna, caía, O cauallo con vtile del locante , € locacario ; poiche que- lto guadagna l'vío, € 1 frutci delia cola con- dorra ; 8 11 locante guadagna il prezzo della locazione , O conduzion*? . 97. Ne' contrarri, che folo cedono in vtile dí chi conf. gua la cofa , come nel depoñico, v'€ obbligo di refticuirla , quando(i perde per col. palacaz non peró quando fi perde per colpa Ieggiera ne leviffima . In quellt, che mirano íolo al beneficio di chi riceue , come € nel com» nodaro, we cbbligo di refticuire la cofa, ó fi perda per colpa lcue, O lata, O lenitiima. lo uelli. che cedono in veile dicutci due, folo vé obbligo di refticuire , quando la coía peri- fce per culpa, Ó lata , O Ieue, non pero le» uifbma - Dal che s'inferifce con chiarezza , che auen- do V.S. riceuuto il cauallo a pigione , 6 cien” do quefto contratio di Jocazione, che cede in veilicá fua, e del locante , S ellendoíi perío per co¡pa lata ( poiché non vs ) la diligeoza , che nole da cucci víarli) deue refticuire al luo Pa» drone tuito il prezzo, ch'cra fimaco derto cauallo , : 98. Ma auuertafi, che quantunque nell'opi- nione comune , le fi perde la cola per colpa le» ne v'e obbligo di rellicuire in alcuni contrátti, come hió derto nel num. 97. Peró lente Soto de imftit. Cr are liba qu QUAt. To Art. A $- Dubiurs autem eft pag. mii 352. (00N hb. jeartic. 3. come lo vedrai citaro in Nauarro Cap. 17. 11Ms ¡ 85. Sin Ludouico Lopez Tom. 1.c4p- 197» $. Imfuper ) dice ml luogo citaro , Che nel con» tuacto del commodato , O precario , (nc! qua- je la cofa cede flo in veiie di chi la ricens) ben» che periíca per colpa leue, non we obbligo di reítivuire nel foro della cofcienza, B08 Inter 163 uencudoni colpa mortale in perderla .-Quefte fono le parole di Soto: Crediderim namque in foro confcientia lenemo culpans comodatary non obli gare eumad relluutionem, 1/1 fic mortalis apud Deum : Nam a venialibus vix homo liberari po» teft : quare propter illas non eft bono tanta pena pleCiendus , ant mulétandas . Di-queÑfa medema opinione cita Vicroria, Ludouico Lopez, vbi fupra: di queíto ftefío fentimento cita Ledefina, Henriguez , e Sá, Caftro Palao Tom.7. Trat. 32. de imftit.commutat. difput. 3. punél. 6.1. L. E tiene per probabile quefla opivione Leflio de iuftit. lib. a. cap. 7. dub. 8. n. 43. almeno , la quanto a dire, che prima della fenceoza del Giudice non vé obbligo di refticuire , quando periíce la cola, per colpa leue, O leuiffima, non folo ne! contratto del commodato , d pre- cario , ma anche in quello della condu2zio0€, e pegno; perche le leggi, che difpongono, che hi reftirviíca , quando la cola periíce per colpa leue, O leviflima , fono leggi pofitiue , che non pare fijoo riceuuce per il foro interiore della colcienza . Vero e, che Popinione coneraria ela comune , e riceuuta 3 non mi pare peró im. probabile quelia di Soto . PARTE IL Del Mutuo,O Vfura . 99. Y L mutuo, che comuntmente fi chiama, quodex meo fit tuum, perche ía eflo fi ranferi'ce il Dominio dal muruante al murvatario , li deffinifce con maggior chia- rezza nella forma feguen:e: Mutunm <efl cone traftus onerofus , quo traditur res cum translatione dominj , 7 cum onere foluendi ad tempus in equi valenti. Sichiama contrario onciofo , perche ambe le parti virellano grauace : quello , che mutua, reta priuo della cofa, chis dá; éz il mutuarario ( ch'e quello , che riccue il mutuo) reíta coll'onere di refticuirla dá fuo tempo: Si dice quo traditur res cum translatione Dominy, in che li d:fferenzia il uutuo dal contratco del commoda:o , precario, de altri, ne quali [o- lo li trasferiíce Pwfo della cola, e non il domí. nio: ma nel mutuo fi crasferifce il dominio della coía . Si dice cum onere foluendi ad tempus; perche la ragione incrinfeca del mutuo e, che jl mutante refti prino per qualch+ tempo del- la cola , che eancua . S'aggiunge in equinalenti, per due cole: l'wna , perche il mutnacario dene pagareranto valore, Y vguale ¿ quello , che há ticeuuco ; € Valera , perche quello , che mu. 1ua,non puó per ragione del mutuo preten- dere píú dí quello, che valeua la cof4,, che diede 5 che fe prendefic piú, farcbbe víura. Ss per alero regioni puó riceuerf qualche coía di píú , lo dizó nelle rifoluzioni leguenti , e nel Traitato decimo , nella [piczazione delle Propofia Y gioni
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