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Cap, 17. Parte WILL, Della Reftit. canfeta dell inginfta demmif. 159 denono reflituire . Leño lib. 8. de ¡uftit. cap. $. dub. y. num, 55. Ma fe il monte fo/(Je di qualche perfona priuara farebbe peccaco , 8; auerebbe obbligo direftituire , leue, O graus, fecondo il danno ÍAtco » 79. Il medemo ( dice, di quello, che pel- ca, 0 caccia nel monte, Ó fiume comnpue , che né pecca ,ne e obbligato áirefticuire, Villa- lobos vbifupra diffic. 17. 1. 1. € 2. La ragione di turte quette rifoluzioni € , perche le leggi, che proibifcono il pafcolare ne' prati, il far le gna ne' monti, il pelcare ne fumi, Y ilcac ciare nelle felue , quando tali proprierá fono di qualche Comunica , fono leggi penali , che do- po la fentenza del Giudice , denono pagarí; Atqui,leleggi penali, e probabile , che non obblighino nel foro della cofcienza , come del. le leggimere penali dice Navarro ju Manual. cap. 23. 1.55. AZOr. parte 1. lib. 5. cap. Ó q- 4» éc alij, Ecancora delle mifte, e precectiye , € penali, lo aferma con Villalobos Diana par?. 1. Trat. 10. refol. 20. 1 che tutro puo vederís nelle mie Conftrenze Morali T rat. 3. Confer.6. per totum , doue di propolico tratto quefta ma- ¿cria ; Dunque le Jeggi, che proibiícono la pel- ca, caccia, paícoli, Sec. ne monti, 9 fiumi comuni,ealieni, nella forma decca , non ob- biigano in cofcienza , 80. Per rifoluere la feconda difficolta del caío propofto, fuppongo» chei Teologi di- ítinguano due forti di colpt , vna Teologica, e l'alera giuridica ; colpa Teologica , é queila azione, o ommifione, nella quale loreruiene peccaro; colpa giuridica € vng ommifione, nelia quale non interuenendo peccato, (1 la» (cia di preuenire qualche diligenza , dalla qua- le ommifñione rifulcó di poi quaiche danno, Accioche l'ingiuíta dannificazione induca ob- bligo di reftiruire , non bafta la fola colpa giuridica , ma e necefíario vi concorra la colp3 Tcologica » 81. Suppofta quefto, dimando + ligafles voi, 8 aicurafte gli armenti, acció 100 a0= daflero a fare qualche danno ? P. Padre nó, li lafciai Íciolti . _C. Prenedeíte, che, fe li lalcianace Íciolti, porenano gli armenci far queño dauno ns le- mínaci? P. Padre non penfaid cal cofa , C. Altre volce viera accaduto , che ivofri armenti facefícro fimile danai ? P. Padre nó. C. L'ommiflione rofira non fú colpa Tea- logica, in non auer aílicuraro gli armeari; perche per quefta e neceflario wabbiare pteca- to : quefto non pud commetterá fenza anuer- Bice il danno e Dunque dc. folo fú colpa giuri- dica la voftra ommiíione , per eflere flaco ne- gligence in metrere io ficuro gli armentize non ciendo preceduta colpa Teologica, n0n aucce obbligazione di rilarcire quefi danal, come 2unertij inanzir. Bo, e l'iof:gaano anco. ra Sanchez nelle Som part. 1. lib. 2.c4P. 27.1) 160.coo Molina, € alrri, Il meodemo tiene Azor, 3. part, lib. 4. cap.8.5. 41 prime; L: Mio lib. 2,cap. 7. 0.29.€e 25. Erancorche , quelto daono fofle proc:duto da co!lpa veniale Teo- logica, fe noa arriualle a p:ccaro morcale, non autrelle obbligazione di refticuire adhue fub ventali; il Cafpente Trat. 18. difp. 1. SeF, 6.n.61.Sanch:z vel luozo poco fi citato , 8z ale tri. Perghé fra lobb!igazione , e il foadamen- to, dal quale prog:de, w'ha da ederui pro. porzione ; Atqui, Pobbligazione di reticuire il dapno graue, cauíaco coll'ingiuÑia dianib» cazione, é cola graue: Dunque noa s'aucrd obbligaziong di refticuire il cal danno , quando folo ¿leggiera la colpa . 82, Peró toccando in proprij cermini il ca- fo noftro Molina Tom, 3. difp 713. 1of:go3, che il danno , che fanno gli armenti f20za col» pa del luo Padrone 9 il figlío fenza colpa di fuo Padre, 0 il fervo fenza colpa del fuo Si- guore, non e obbligaco reflituice, bé il Pa- dre, ne il Sienore, ne il Padrones . Perche loba ligo di reliitnire nalce , d ex regccepta: V.G, per aner ferco avauzo colla coía alerui; O ex iniulla accepcione , ch' € per elfere faro cauía colpabile Teologica del daano; néPrno,né Valero 3uviene, quando gli animali feoza col- pa del Padrone fenno qualche nocumento 3 Dunque non v'é obbligo di reftituire., 33. Vna dificolca fola puo offeriríi contro la doterina , che ho afgaaro, fondara quefta difficolca aell'opinione , che dice , che le leggi penali obbiigano ia cofcienza ; il che fentono Suarez , Azor, € alcri , che cira Diana part. 1, Trát, 10, refol, 17. nella qual opiniooe voi peccafte in porrare a pafcere gli armenci nel monte alergi; Dunque douste reftiuire il daa. no, che di poi fecero gli armenti nel feminas to. Provo la confeguenza; perche quello, che dando operam res ¿llicice € cauía di qualche danso, deve refticuirlo ; ia quella opinione, nella quale voi peccauare , pafcendo gl'armen- cinel monte alerui, dauare operam rei illicitaz Duaque dovete refticuire il danno , che ne ri- fulto nel feminaco . 84. Rifpondo (non oftante che la maggio- re di queño fillogifmo diffzndano probabil- mente alcuni) diftioguendola; quello, che dá operam ves illicite, há da refticuire idaani da quetia feguiti; idanni della medema opera il- jecica: V.G. il-danno , ch; Parmento fá nel gonte , coocedo ¡¿danoj, che da qui acciden- ralmente rifulcarono ; V.G. che Parmenco cal- petafe, ó mangialle il feminaco, nego la mag. giore. La minorc e vera, fuppolta l'opinio- ne di Suarez, ancorche di fopra abbi feguito il contrario . La confeguenza lg atgo con Ma- lina,

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