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78 Trattato Y . del Y. Comandamento « non e pectato mortale ; per non auerlo preui- flo auanri. Ela ragiont e, perche ogni pec- caro hi da effere volontario; e per efere vo- lontario , e necefíario , che fi preueda , e fi co- nofíca auanti: V.S. non previdde queño dano, chele aucua de fare, ne n'haueua ¡[perienza, che potefle efferle fondamento per conoícerlo: Adunque non fú colpabile , 14. P. Padre vna altra volra ho rigetrato 3l cibo , per non poterlo foffcize il ftomaco, c he troppo ageranava. C. Perrigetrareil cibo, fentiua danno no- tabile nella lanica ? P. Padre nó. C. U caricare alquanto piú lo ftomaco , di modo, che fi rigerti il cibo,'O la benanda, fe non auviene aliro danno notabile alla lanirá, non € peccaro mortale , venialesi. Confta dal Decreto d'Innocenzo XI. Propofiz. 8. Vedaí il fuo [piego Trat. 10.1. 28.e 29. 15. P. Padre m'accuío anco ,che due volte mi fon vbbriacato co”! vino . C. E' fiato per autr bevuto troppo , Ó per efierfií poíto al fuoco dopo d'auer benuto mo- deratamente , O perauer lo ffomaco debole? P. Vna volta fú, per aver beunto trop. po, l'alera per fiacchezza di fiomaco, edi cefa. C. L' vbbriacarfi vna períona volantaria- mente , € materia di peccaro mortale , non fo» Jo per effer contro la vireú della temperanza, maanche per privarf volontariamente , d l! intendimento,e ridorfi allo ftato delle beftie, Peró , quando P'vbbriachezza naíce da fiac- chezza di fomaco, fenza ecceflo nel bere , non e colpa graue. Toleto, Leflio, Navarro, 8 aluri,che cita, e fiegue Baíleo verb. Gula n. 5.06. 16. In queña occañone, nella quale s'vb. briacó per rroppo bere , previdde , e conob. be, che il beuere Panerebbe priviato d'incendis mento 1 P. Gid conofceno, che beneno molto ,.e che non mi poteua eller veile C, Se non le fofle venuto jn mente , che le auercbbe tarro danno, non farebbe peecato mortale ; perche non farebbe volontario , co- me s'€ decto: peró bafta per giudicare , che V.S, peccó mortalmente, che gli fia venuto in mente , che beuena troppo ; perché con quefto s'e/ponena al pericolo d'vbbriacarfi. 1imet. acríi d pericolo di peccato mortale , e colpa graues Aduuque V.S..peccó granemente in quefto . 17. Há per coftume d'vbbriacark ? P. Rare volce mi fuccede. C. Se auelfe il coftume d'vbbriacarí , fareb- be incapace di ricenere l'afioluzione , comes confía da! Decreto d'Innocenzo Xi. nella Peo- pofiz. 60. da A ri. Quiimporta molto , che il Confeflore ado- pri il zelo con molte períone , che hanno que. íto vizio d'vbbriacaríi , negando loro P'aflolu- zione ¿ perche d'ordinario vengono fenza pro- polito d'emendarfi, e per quetto fono incapa- ci dellafoluzione . Poiché queña pafñionee tanto difficile da correggere , che fe il Confefo forenon fi preuale di quefto mezzo, e di co. mandar ad efe, che beuino moderatamente, 8: adacquino il vino, fará difficiliflimo il le- uareliela , Glialcri vizij, le non li vioce la ra. gione, li timedia Verá , che o iminuifce , O ro- glic le forze , per profeguirli, ma quello del! vbbriachezza , quando l'erd € piú cadence, fuo- le cfere pid vivo, e con maggior forza nella Períona . Ne e meno ripreoíibile quel gulto troppo difordinato d'alcini, che fi prendono d fpafio di far vbbriacar alcri, gloriandofene, quafi che aucfero conquiftaco qualche Piazza del nímico ; fenza auveriire la graue oficía dí Dio, che commetrono , EMendo occalione di peccato al fuo Proffiino + CAPITOLO Jl DelP'Omicidio , e Mutilazione , e Reflituzione de” danni da quello feguiti . . Padre m'accufo. che vna notte ven- ne wvnladro á rubarmi, e nel tempo che víciua di caía co'l furro , gli diedi vna archibuggiata , e l'ammazzai. C. La roba , che gli aucua rubato cra añai? P. Padre, mi portaua via vna boría con vendi pezze dentro . C. Perla quaocitá d'vo fcudo d'oro non € lecito 2301mazzare il ladro,¿come confta dal Decreto d' Ionoceozo XI. nella Propolizione 31. Peró per la quanticá , che gli rubaua , po» teua ammazzarlo col moderame inculpatz tu- tele ¿come ora rifolueró . 19. Poteua V.S, leuargli il fuo danaro , fen- za ammazzarlo ? P. Padre si,co'! dargli quarero baflonate poteno fargli lafciare quello , che mi portaua via. C. Quando vn ladro entra in caía di notte, ordinariamente non e colpa l'ammazzarlo ; poiché cali perfone vanno rifolute d'ammazza- re i padroni delle cafe ; e le facendo rumote noa fuggono , é fegno , che hanno quelta volontá, erifoluzione. Ben e vero, che, cosi quando catra in caía, come quando n'elce, fe fi puó rimediare al danno, e fare, che non rubi, ne faccia infulci, fenza ammazzarlo , fi deve fare; perché altrimenti mancherebbe il moderamen inculparz turele. E per quefta ragione V.S. psccó mortalmente contro la giuRizia, in auer am- 18,
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