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L 1 ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCI1'1, UNA FRATERNITA La Riforma dei Cappuccini, nel secolo XVI, prendera il nome di con-fraternita nelle Costituzioni o Statuti di Albacina (nn. 1,49, 59) e quello di fraternita nelle Costituzioni postconciliari nel secolo XX. Ma per i Cappuccini fu piu importante nella riscoperta nel nome, come la riscoperta del modo originario di viverla, come dimostreremo lungo lo studio. Nel dialogo aperto tra l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini e la Santa Sede, per l'approvazione delle Costituzioni rinnovate, a partire dal 1982, e stato precisamente la fraternita - con tutto ció che comporta- l'elemento che ha trovato maggiore difficol– ta da parte della Congregazione per essere accettato casi come era proposto, e maggiore resistenza, da parte dell'Ordine, per non eliminarlo, perché veniva e viene considerato come !'ele– mento fondamentale che lo definisce. Non tenerlo in conto nel codice delle Costituzioni, pensavano i Cappuccini, sarebbe un tradimento del «carisma dei fondatori» (ET 11) che, dice il Mutuae relationes, «si rivela come un'esperienza dello Spirito, trasmessa ai propri discepoli per essere da questi vissuta, custo– dita, approfondita e costantemente sviluppata in sintonía con il Carpo di Cristo in perenne crescita. Per questo "la chiesa difen– de e sostiene l'indole propria dei vari istituti religiosi" (LG 44; cfr. CD 33, 35/1, 35/2; ecc.) (n. 11)». Ma negli ultimi tempi sano subentrati eventi che possono cambiare l'atteggiamento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Societa di vita apostolica. Questi eventi sono : il Sinodo dei Vescovi sulla vita consacrata (2-29 ottobre 1994) che, riflettendo sul retroterra teologice conciliare 2 , ha elaborato la 10a. proposizione da presentare al Papa , che dice cosi: «Per rafforzare la dignita e l'identita propria della vita religiosa ma– schile, si riconosca pubblicamente l'esistenza di istituti misti, cioe quelli in cui, secando l'intenzione del fondatore, sono ugua– li sia i religiosi chierici sia i non chierici "in pari misura e con eguali diritti e obblighi, eccettuati quelli che derivano dall'ordi– ne sacro" (PC 15). Si propone inoltre che, quando e richiesto dai 2 FRANCISCO IGLESIAS, I religiosi fratelli laici, in C.l.S.M. - U.S.M.l., ll Sínodo dei vescovi sulla vita consacrata, Editrice Rogate, Roma 1994, p. 97ss). 7
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