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PROYECTO DEL CONCORDATO 83 Articolo VII. § 1. - Si recitera dopo la Messa Conventuale e Parrocchiale in tutte le Chiese della Repubblica l'orazione « Domine, salvam fac Rempublicam ». § 2. - Nelle Universita e Collegi si dovranno insegnare libri di buona morale e non contrari alla Religione Cattolica. § 3. - In quanto ad altri oggetti ecclesiastici, che non sono espres– samente nominati nei presentí articoli, essi si regoleranno a seconda dell'attmJe dis:.\iplina della Ohiesa. Se sorgeranno difficolta, il S. Padre ed il Pnsidente della Repubblica si riservano il conoscimento delle medesim0 e di concertarle amichevolmente fra loro col mezzo dei rispet– tivi Ministri. Qua:-ido si saranno ricevute le istruzioni sopra questo progetto, e quando si saranno combínate le cose con questa Rep.ca (se piacera alla SS. Ver¡;ine di assistermi) si faranno del Concordato due originali, uno in Latino e l' altro in Oastigliano. GAE'fANO VESC, DI BAGNOREA Internuncio

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