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82 APÉNDICE Il § 3. - La divisione delle Decime per l'Arcivescovo, Vescovi, Capi– toli e Parrocchi sara qu2lla stessa che si eseguiva sotto l' antico dominic– dei Re di Spagna. § 4. Se fatta l'indbata divisione delle Decime, il reddito per l' Arcivescovo non giung;esse ad otto mille pezzi, il Governo supplira fino a quelle somme col pubblico tesoro. Se poi il reddito della mensa dell' Arcivescovato, e dei Vescovati fosse maggiore, restera a profitto dell' Arcivescovo e dei Vescovi. Articolo V. § l. - L' Arcivescovo ed i Vescovi avranno, secondo le leggi cano– niche, i rispettivi Seminari sotto la piena loro giurisdizione tanto nella scienza quanto nel governo ed amministrazione. § 2. - Quelle rendite e quegli edifizi spettanti i Seminari, che sono stati uniti ai Collegi naz~onali, verranno tosto segregati e restituiti ai rispettivi Arcivescovi e Vescovi. § 3. - Dove per l'ad<lietro non fu mai Seminario o in nuove sedi Vescovili, che in avvenire si dovessero erigere, sara a cura del Vescovo l'istituirlo; ed il Governo permettera qualunque elargizione, che si faces– se dai particolari per si santo scopo. § 4. - L'Arcivescovo ed i Vescovi saranno liberi nell'ordinazione dei Chierici ed in qualunque altra parte dell'esercizio del loro ministero. § 5. - Appartiene esclusivamente all' Arcivescovo, ed ai Vescovi l'esame e la decisione delle cause in materie ecclesiastiche, com'e attual– mente in pratica; e singolarmente l'esame e la sentenza delle cause matrimoniali, secondo il Can. 12 Ses. 24 del S. Concilio di Trento. Articolo VI. § l. - Avuto riguardo alle straordina:::-ie rivoluzioni che hanno affiitto per l'addietro la Nuova Granata, nonche agli avvenimenti che furono conseguenze delle medesime, Sua Santita concede alla Repubblica Gra– natina i beni dei conven~i soppressi da servirsene pel mantenimento delle Universita, e dei Collegi nazionali. § 2. - I Conventi esi.stenti tanto d'uomini che di donne, nonche gli attuali fondi pel loro mantenimento, dovranno in perpetuo conservarsi. § 3. - Sara libera la professione nei medesimi Conventi, giusta le norme del S. Concilio di Trento. § 4. - L' Arcivescovo in qualita di delegato Apostolico potra visi– tare i Conventi dei Religiosi, ed avra tutte le facolta che hanno in altri paesi i Generali dei rispettivi Ordini. Questa facolta durera per sei anni. Se dopo quest'epoca si credera utile il proseguimento di tale sistema, dovra supplicarsene la S. Sede. § 5. - I Conventi di l\~onache sono tutti soggetti come per l'addietro ai Vescovi, nelle cui dioc3si si trovano stabiliti.

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