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230 IL PENSIERO CIVILE plicarsi le leggi senza vera necessita. L'abbondanza dei provve– dimenti legali e sempre stato indice di uno stato corrotto e mal governato 60 • Insiste perché nell'amministrazione della giustizia il giudice non si scosti dal codice. Il giudice e interprete, non arbi– tro della legge, la quale e superiore agli stessi governanti 61 • Do– manda l'abolizione del giuramento richiesto al reo nelle proce– dure criminali del foroª 2 • Si dichiara contrario alla pena di mor– te e dopo aver invocato per i popoli quella liberta civile, che concedono uniformemente la religione e il diritto, suggerisce che il governo debba prevenire il delitto, piu che limitarsi a punirlo; e non punire giammai un cittadino senza vero delitto e senza la formalita della legge. L'esilio, la prigione, la morte non sono pene da imporsi arbitrariamente e con ordini assoluti; sotto un principe cristiano nessuno puo essere condannato senza esse– re prima ascoltato 63 • Sulle stesse idee ritorna nuovamente nell'Orazione di Maria Teresa, accusando le legislazioni in vigore in Europa di essere piene di « vendetta e di sangue contro i delinquenti » 64 • Prendendo la difesa dei popoli affamati dai monopoli e dai tributi, protesta che le imposizioni non devono essere regolate sopra il lusso e la prodigalita delle corti, ma sopra i veri biso– gni dello stato e le forze dei sudditi6°. Ogni tributo e un furto quando non ha per oggetto il pubblico bene ed i tesori dello sta– to sono il sangue dei poveri, che non possono essere impiegati a saziare la fame di pochi adulatori, né i piaceri privati del principe 66 • Se elogia Maria Teresa che aveva fatto « spargere in 60 0p. compl. VIII, 115: Non precipitare né difjerire troppo le piu importanti risoluzioni. - « Si dichiari pure un sovrano amante delle novita, ed ecco una turba di adulatori, che non sa darsi piii pace, ma tutta e in movimento per ricercar cose nuove. Oggi un progetto, domani un'altro. Speranze chimeriche, vantaggi effimeri... II minor male che dir si potesse di un tal regno, quello sarebbe di chiamarlo, e ben con ragione, il regno dei progetti e dei progettisti. Peggior male sarebbe, che tali novita si realizzassero col ridurle· alla pratica... ». 0p. compl. XIII, 119: Amore di novita come debba regolarsi ne' grandi. 61 0p. compl. XVII, 87-88: Giustizia II. - « Tutti sono eguali ne! tribunale della giustizia, e poveri e ricchi, e nobili e plebei, e deboli e potenti, ed e questo il piii gran dovere dei grandi, mantenere inviolata una tale eguaglianza. In quelle cause medesime che riguardano le pretese del fisco, e sono cause del principe co' privati, abbiano presente quella gran massima, che sotto un príncipe cattivo, il fisco guadagna sempre anche contro ragione; ma sotto un principe buono, la sola ragione e la sola equita misurano le vittorie del fisco... ». 0p. compl. XVII, 72: Giustizia l. 62 0p. compl. XV, 25: Santita del giuramento. 63 0p. compl. IX, 129-130: La religione cristiana sul trono e la pii'l gran di– fesa dei popoli. Sono le idee del Beccaria. 64 « Avvi dei malfattori che infestano la societa: togliete loro le occasioni di far male, ma lasciateli vivere, lasciate ad essi le maniere e il tempo di correggersi e far il bene. Gran che, uditori! Tutto dl si presentano e promulgano delle leggi per punire i delitti: ma non sarebbe egli meglio promulgar delle leggi per impe– dirli? La nostra legislazione e piena di vendetta e di sangue contro i delinquenti. Quanto piii rispettabile, se cosl fosse adattata, onde scarsissimo divenisse il nu– mero dei delinquenti? Eppure una tale legislazione non e gia cosa impossibile... ». Op. compl. V, 38-39. 66 0p. compl. IX, 130-131: La religione cristiana sul trono. 66 0p. compl. V, 41-43: 0razione funebre di Maria Teresci.

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