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CRISTIANESIMO COME ETICA SOCIALE 213 « Se per uno zelo imprudente si porge occasione al popolo di perdere il credito o in qualche parte accidentale del culto, oppure ai ministri del culto, non andra molto che si perdera. il credito alla religione medesima. La moltitudine non sa distinguere fra l'essen– ziale e l'accidentale del culto, tra le debolezze del ministro e l'eccel– lenza del ministero: e se arriva a dubitare una volta che i ministri siano cattivi, tardera poco a dire che la religione non e buona... Lo zelo prudente trova molte cose che sono buone, ma non le trova spedienti ed aspetta piu favorevoli circostanze. Non dico di piu, perché parlo solamente a quelli che son capaci d'intendermi » 133 • Questo riservato accenno alle riforme ecclesiastiche, eviden– temente diretto a frenare una politica riformistica eccessivamen– te zelante, con tutta probabilita va collocato dopo il 1772, essen– do assai inverosimile che l'oratore potesse tenere simile linguag– gio alla presenza del Du Tillot. In questo stesso anno, del resto, notiamo nel Turchi anche una momentanea flessione nel modo di concepire i rapporti tra chiesa e stato. La chiesa, come mae– stra di verita, non ha bisogno di essere sostenuta e difesa dalla potenza dei grandi. Cio e si vero, ch'ella ha potuto stabilirsi nel mondo a dispetto delle stesse autorita terrene. Solamente nel decorso dei secoli i principi vennero chiamati ad essere suoi di– scepoli e in appresso dichiarati suoi difensori. Ma l'oggetto di una tale dichiarazione e piu il bene dei principi stessi, che il bi– sogno della chiesa 1 ª 4 • Tuttavia ancora nel 1776, come gia nel 1767, con maggiore coerenza con le proprie idee, il .Turchi con– fessava la propria incapacita a delimitare la sfera d'attivita ri– spettivamente della chiesa e dello stato: « lo so bene, essere riputata difficilissima cosa assegnare i giu– sti confini del sacerdozio e dell'impero: ma questo almeno e certis– simo, alla sola Chiesa appartenere il giudizio della verita o falsita della dottrina da credersi, ed appartenere al principe il proteggere e difendere e la dottrina e la Chiesa. Falsa percio e la massima dí quel ceÍebre protestante, essere ai sovrani solamente raccomandata la custodia delle leggi civili, e la difesa della pubblica tranquillita; ma non dover essi prendersi nessuna briga per combattere quelle novita che attaccano la religione. Abbiamo una Chiesa, ed abbiamo un Impero... Abbiamo ancora ne' codici augusti gli editti chiaris– simi de' Costantini, de' Valentiniani, dei Graziani, dei Teodosi, che contro le novita religiose fulminanti leggi dettarono, e da' santi Padri e dagli ecumenici Concilii ne furono commendati » 135 • Non e pero possibile trovare nelie Prediche a corte, e nep– pure nelle abbondanti minute conservate negli archivi di Parma, alcuna incrinatura regalistica, che giustifichi dottrinalmente gli atteggiamenti del Turch.i degli anni 1764-1771. L'oratore propu– gna semplicemente rapporti di stretta unione tra la chiesa e lo sta- 1a3 Op. compl. VII, 165-66. 134 Op. ined. III, 108-111: Panegirico JI di S. Ferdinando III, re di Castiglia. 18 • Qp. co,mpl. XIII, 125-126: Amore di novita come debba regolarsi ne' grandi.

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