- 25 - merita che Noi a te (che sei stato raccomandato presso di Noi in molte maniere da testimonio degno di fede, come dotato di scienza, di ottimi costumi e dottrina) benigna– mente concediamo ciò che sia adatto a provvedere alla salute e alla spirituale consolazione delle anime. Per questo Noi a te, (che, come affermi, fai parte dell'Ordine dei Frati Minori della Regolare Osservanza, e per più anni studiasti le arti e la Sacra Teologia, nelle Università di Parigi e di Lovanio, ed hai disseminato e predicato la divina parola per diverse Quaresime, ed in diversi tempi nel Regno di Spagna ed anche nella Fiandra e nel Bra– bante e in altre Provincie e dominii soggetti sempre al nostro Carissimo Figlio in Cristo Carlo Imperatore dei Romani; e che inoltre desideri predicare, finchè vivi, questa parola per ogni dove, perchè sia esaltato il nome di Cristo, perchè sia provveduto alla devozione dei fedeli ed al sol– lievo loro spirituale) volendo concedere uno speciale favore e volendo consentire al tuo pio desiderio e lodevole pro– posito, inclinati alle suppliche che testè ci hai umiliate, ti eleggiamo, ti creiamo, ti assumiamo, ti costituiamo e ti deputiamo in Predicatore Nostro e della Sede Apostolica, e, per grazia, ti aggreghiamo nel numero degli altri Predi– catori nostri e della detta Santa Sede. E col tenore delle presenti, per grazia speciale, con autorità Apostolica, parimenti ti concediamo che (unitamente ad uno o due compagni, Frati del tuo Ordine, alunni professi dello stesso Ordine, da te scelti o da scegliersi) tu possa predicare dovunque, ai fedeli Cristiani il Santo Evangelio e la paro– la di Dio (col consenso però del diletto Figlio, l' attuale Ministro Generale del predetto Ordine), e che tu possa liberamente e lecitamente usare, acquistare e godere tutte e singole grazie, privilegi, esenzioni, favori, libertà, dispen– se ed indulti, dei quali per dritto e consuetudine usano, acquistano e godono, ovvero in qualunque modo possono usare, acquistare e godere nel tempo futuro gli altri Pre– dicatori della stessa Santa Sede appartenenti al medesimo Ordine. E ordiniamo, in virtù di Santa Obbedienza ed assolutamente, sotto pena di scomunica eo ipso Jncarrenda (se contravveranno) a tutti e singoli i Frati del detto Ordi-

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