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REGOLA FRANCESCANA PRESSO I PRIMI CAPPUCCINI 661 puccina: la rinuncia all'esenzione 279 ; l'obbedienza ad ogni creatura che indichi il cammino del Signore 280 ; la distribuzione di beni ai poveri prima dell'ingresso nella fraternità 281 ; l'esplicito obbligo del guardiano di presentarsi annualmente al padrone del convento per chiedergli che conceda ai religiosi di abitarvi un altro anno 282 ; la possibilità di fare vita da eremita nel convento 283 ; il chiedere elemosina per i po– veri 284 ; il servizio agli appestati 28 5. Si incontrano anche alcuni casi in cui si ampliano determinate prescrizioni anteriori relative ai vestiti 286 , all'orazione 287 e alla povertà 288 • Però rimangono praticamente in tutto il suo vigore la stragrande maggioranza delle disposizioni primitive in ordine ,all'osservanza pura, senza glosse, della regola, e soprattutto, al compimento letterale del– l'altissima povertà francescana: la rinuncia ad ogni proprietà, pos– sessione giuridica..., la piccolezza dei conventi e chiese, l'austerità di vita nel mangiare, bere, vestire e digiunare dei religiosi, l'uso stretta– mente parco delle cose terrene, il rifiuto totale dei sindaci, nunzi e procuratori, il rifiuto di ogni tipo di eredità e legati... Tutto ciò ci mòstra come gli ideali perseverino e la fiamma della riforma sia ancora viva. V. ALCUNE RIFLESSIONI Non vogliamo terminare il nostro studio sulla mentalità dei primi cappuccini sul tema dell'osservanza della regola senza fare qualche ri– flessione che giudichiamo interessante. · 279 Cf. Const. 1536, n. 8. Vedi la nota 183. Cf. Eduardus Alenconiensis, Const. 1536, p. 11-13, 23. 280 Const. 1552, n. 9. Cf. Const. 1536, n. 9. 281 Const. 1552, n. 15. Cf. Const. 1536, n. 15. 282 Cf. Const. 1536, n. 70. Vedi la nota 203. « Si dichiara et determina che noi non habbiamo alcuna giurisdittione [...) di sorte che i veri et totali patroni ci possono mandar via sempre che a loro piace, el possono ogni lor cosa a sua posta repigliare » (Const. 1552, n. 69). 283 Cf. Const. 1536, n. 79. Vedi la nota 267. 284 Cf. Const. 1536, n. 85. 285 Cf. Const. 1536, n. 89. 286 Const. 1552, n. 22. Cf. Const. 1536, n. 22. 287 Const. 1552, n. 41. Cf. Const. 1536, n. 41. 288 Const. 1552, n. 80-82. Cf. Const. 1536, n. 80-82.

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