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652 FIDEL ELIZONDO 1. Costituzioni del 1536. La prima vera legislazione dell'ordine offre il miglior panorama di vita pratica francescana, tale come la vedono i primi cappuccini. Tacendo altri elementi certamente importanti, centriamo il nostro studio in quattro punti che ci sembra necessario sottolineare: la mi– norità, la povertà, la fraternità e la vita eremitica. a. Minorità. Prima di tutto i cappuccini sentono, come qual– cosa di proprio e sostanziale, il senso della minorità francescana, tanto basilare nella concezione religiosa proposta dal serafico padre fino al punto da essere i frati minori. Entrando nell'argomento, ci incontriamo con un fatto insolito nella storia degli ordini religiosi: quei primi riformatori rinunciano al privilegio dell'esenzione vescovile, cioè di non essere sudditi degli ordinari del luogo. ·La finalità è chiara: imitare Francesco e l'umile Cristo che venne in questo mondo per servire gli uomini e si fece obbediente fino alla morte di croce; il privilegio supremo che desi– derano è costituirsi sudditi di tutti 183 • Per questo, ed imitando sem– pre il santo patriarca, i cappuccini devono rispettare e obbedire non solo al romano pontefice, ai prelati ed ai sacerdoti, ma anche a tutte le creature che ci mostrano il cammino del Signore: tanto piu glo– riosa e gradita a lui sarà l'obbedienza 184 • Portati da questo desiderio di minorità, spesso nelle costituzioni del 1536 i cappuccini fanno riferimento all'umiltà, compagna insepa– rabile della prima: i superiori non si vanaglorino nelle cariche, prima di tutto obbediscano e servano i fratelli in tutte le necessità, special– mente nelle spirituali, proporzionandovi spirito e vita con l'esempio 183 « Perho considerando che la liberta, che si ha per li privileg;i et exemptioni del non esser subditi a li Ordinarii, non solo è a la superbia proxima, ma inimica de la humile et Minorica subiectione, et molte volte, perturbando la pace, parturisse scandalo nela Chiesia di Dio, perho per conformarci al humil Christo crucifixo, el quale venne a servirci, facto obediente insino a l'aspra morte de la croce, et non essendo a la lege subiecto, ma di epsa Signore, volse a quella subiugarsi et pagar il censo et tributo, essendo libero; per evitare lo scandalo si renuncia dal Capitulo Generale li privilegii del esser liberi et exempti da li Ordinarii; et per sommo privi– legio acceptiamo, con seraphyco Padre, di essere subditi a tutti» (Const. 1536, n. 8). 184 « Si exhorta etiam li Frati a obedire [...] etiam a ogni creatura, la quale ci monstrasse la via de Dio; sapendo che quanto quella persona, a la quale si obedisse per amor del Nostro Signore lesu Christo è più vile, tanto la obedientia è più gloriosa et a Dio più grata» (Id., n. 9).

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