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648 FIDEL ELIZONDO « Et acio che come veri et legitimi figlioli di Christo, nostro Padre et Signore, parturiti iterum da lui in san Francesco, siamo partecipi de la sua heredita, si ordina che da tutti si observi el Testamento del Padre nostro san Francesco, da epso ordinato, quando proximo a morte, et de le sacre Stigmate insignito, pien di fervore et Spirito Sancto sommamente anhelava la salute nostra; et questo acceptiamo per spirituale glosa et expositione de la Regula nostra; si come da epso a questo fine fu scripto, acio la promessa Regula meglio et catholicamente si observasse » 153 • E' curioso osservare come le costituzioni del 1536 impongono il testamento di san Francesco, oltrepassando la sua volontà, poiché non è che il ricordo ed ammonimento; non, un'altra regola 15 4. Forse perciò, la redazione posteriore del 1552 cambia e non ordina l'osser– vanza dello stesso, ma unicamente esorta che si metta in pratica 154 bis_ Che l'ideale proposto dalla legislazione non si fermi alla mera linea di principi, ma che vivifichi lo spirito ed incarni la vita giorna– liera del cappuccino, lo dimostra, a parte la spiritualità che da de– terminate norme trabocca, il fatto che il testamento è citato esplici– tamente non poche volte nelle stesse costituzioni, come base o motivo di diverse disposizioni: l'osservanza del vangelo 155 ; la rinun– cia ai privilegi pontifici che mitigano la regola 1 So; il desiderio che i religiosi abbiano solo un abito 157 ; la recita dell'ufficio divino secondo le norme della chiesa romana 158 ; il saluto evangelico Il Signore vi dia la pace 159 ; l'applicazione a lavori manuali dei religiosi non occu- 153 Id., n. 6. Sopra il testamento di san Francesco vedi l'opera fondamentale di K. Esser, OFM, Das Testament des heiligen Franziskus van Assisi, Mi.inster-Westfalen 1949. Per comodità dei nostri lettori usiamo l'edizione degli Opuscula, Quaracchi 1949. Può leggersi anche K. Esser, Das Testament des hl. Franziskus in der Gesetzgebung des Kapuzinerordens, in Collectanea franciscana 44 (1974) 45-69. 154 « Et non dicant fratres: Haec est alia regula: quia haec est recordatio, admonitio et exhortatio et meum testamentum ». (S. Franciscus, Testamentum, in Opuscula sancti patris Francisci assisiensis, Ad Claras Aquas 1949, p. 81). Molto presto, Gregorio IX e Nicola III affermeranno apertamente che il testamento del fondatore non obbliga moralmente i religiosi (Gregorius IX, Quo elongati, 28 settembre 1230, in H. Grundmann, Die Bulle « Quo elongati » Papst Gregors IX, in Archivum fran– ciscanum historicum 54 (1961) 20s.; Nicolaus III, Exiit qui seminat, 14 agosto 1279, art. 21, in Seraphicae legislationis textus origina/es, Ad Claras Aquas 1897, p. 221s.). 154bis « Et accioche come veri [...] essortiamo che da tutti si osservi il Testa- mento» (Const. 1552, n. 6). 155 Const. 1536, n. 1. 156 Id., n. 11. 151 I d., n. 22. 158 I d., n. 30. 159 Id., n. 47.

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