BCCCAP00000000000000000001324

REGOLA FRANCESCANA PRESSO I PRIMI CAPPUCCINI 645 princ1p~o astratto nell'ammettere le interpretazioni pontificie in ge– nerale; ma solo in quanto non contraddicono l'osservanza letterale della regola: laborioso compromesso tra coloro che desiderano ri– fiutare, come nei primissimi anni, tutte le dichiarazioni papali e co– loro che considerano inamissibile giuridicamente e francescanamente non accettarle come principio 11 4. Perciò giudichiamo che nemmeno accettano del tutto le bolle Exiit ed Exivi. Infatti, le costituzioni del 1536 e 1552, che non men– zionano esplicitamente nessuna dichiarazione pontificia 115 , nel capitolo quarto proibiscono assolutamente i sindaci o procuratori riguardo al denaro 116 e all'accettazione di legati 117 , estremi permessi in deter– minate circostanze da Nicola III e Clemente V 118 • Al contrario, gli statuti del 1575, che ricordano espressamente in questo passaggio le menzionate bolle 119 , nei passaggi paralleli della legislazione anteriore consentono in certi casi l'uso dei sindaci e procuratori 120 , e rifiutano solo i legati concessi contro le dichiarazioni dei menzionati romani pontefici 121 • f) A parte le esposizioni pontificie, si accettano come singolare e vivo commentario: la santissima vita, la dottrina, gli esempi di san Francesco; perciò, si comanda che i religiosi leggano frequentemente la vita del serafico padre e dei suoi compagni. Dentro la riforma cappuccina questi elementi rivestono impor– tanza trascendentale. Non basta l'osservanza materiale della regola; bisogna oltrepassare la corteccia della legge ed ispirarsi alla vita ed agli esempi del fondatore. Giovanni da Fano, nel suo Dialogo, spesso 114 Anche tra i minori piu osservanti c'erano stati simili atteggiamenti nel se- colo XV. Vedi AIA 17 (1957) 860s. 11s Const. 1536, n. 5; Const. 1552, n. 5. 116 Const. 1536, n. 57; Const. 1552, n. 57. 117 « Ne si acceptino legati» (Const 1536, n. 59); « Et non si accettino legati» (Const. 1552, n. 59). 118 Nicolaus III, Exiit qui seminat, 14 agosto 1279, art. 6-11, in Seraphicae legisla– tionis textus originales, Ad Claras Aquas 1897, p. 200-211; Clemens V, Exivi de paradiso, 6 magg;o 1312, art. 7-12, in Seraphicae legislationis textus originales, Ad Claras Aquas 1897, p, 243-252. 119 « Et per singolar vivo commento di essa [la regola] accettiamo le dichiara– tioni di sommi Pontefici, et specialmente di Nicolao Terzo, et Clemente Quinto» (Const. 1575, in Le prime costituzioni dei frati minori cappuccini di san Francesco, Roma 1913, p. 40). 120 Const. 1575, p. 58 (edizione citata nella nota precedente). 121 « Nè accettino legati contra la dichiaratione della Regola di Nicolao terza et Clemente quinto » (Const. 1575, p. 59; edizione citata nella nota 119).

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz