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644 FIDEL ELIZONDO 1534, due anni prima della promulgazione delle costituzioni, da Cle– mente VII, nella bolla diretta a tutti i membri della nascente riforma: costoro desiderano osservare la regola ad unguem, letteralmente e senza dichiarazioni pontificie rilassanti 109 • Nonostante ciò, negli statuti del 1536 appare il principio con– trario: segno evidente di discussioni nel seno della fraternità e di accettazione della maggior parte di una certa evoluzione sul pro– blema. I moderati ottengono di introdurre nella legge un testo piu equanime e corretto, che può adattarsi a situazioni diverse: passano dalla non accettazione di certe bolle pontificie, considerandole glosse rilassanti 110 , all'ammissione di altre o parte delle stesse, stimate come tutelatrici dell'osservanza o, per lo meno, non dannose alla regola. Anteriormente abbiamo esposto il pensiero di Giovanni da Fano circa le interpretazioni pontificie; però non dobbiamo dimenticare che in questo punto scrive con la mentalità di osservante, come lo chiede il Dialogo 111 • Bernardino da Asti, Francesco da lesi ed altri religiosi, quando ancora vivono nell'Osservanza e lavorano per la na– scita della riforma nell'ordine, giudicano che le bolle Exiit qui se– minat ed Exivi de paradiso entrano in pieno nel compimento puntuale della regola 112 • Ci sono altri che affermano la liceità d'abbandonare l'Osservanza non solo li dove ci siano rilassamenti, ma anche dove si compia la regola secondo le dichiarazioni di Nicola III e Clemente V 113 • Pensiamo che i primi cappuccini nel 1536 formulano solo un 109 Vedi le note 6 e 8. 110 Per esempio, quelle di Mart;no IV (Exultantes in Domino) e Martino V (Amabiles fructus). Ancora nel capitolo generale del 1712 si stabilisce la seguente disposizione: « In aliquibus Provinciis audiuntur introducti Syndici Apostolici per– manentes, patentati; ast cum eorum usus sit directe oppositus puritati Regulae; etenim nobis tantum licet adhibere in casibus a Nicolao III, et Clemente V expressis, numquam autem ad tenorem Martinianae, quae manifeste est relaxativa Seraphicae Regulae, prout omnes Expositores nostri concordant; ideo admonentur PP. Provinciales, ut eliminent talem abusum ex Conventibus eorum Provinciae » (Ordinationes et decisiones capitulorum generalium ordinis ff. min. ss. Francisci capuccinorum, Romae 1851, p. 200, n. 46). Ili Vedi le note 40-45. 112 « Cum nonnulli ipsius Ordinis professores, sicuti fideli relatione perc1p1mus, Spiritu sancto inflammati, ut beati Francisci alumni et veri filii, affectent Regulam ipsam beati Francisci pure et plene juxta ejus litteram, et declarationem bonae me– moriae Nicolai III ac Clementis V, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum firmiter observare. Nos, qui in sinceris [...] ». (Clemens VII, In suprema, 17 no– vembre 1532, in L. Waddingus, Annales minorum, vol. XVI, Ad Claras Aquas 1933, p. 380). Vedi Waddingus, 1.c., p. 379. 113 Cosi, per esempio, il minore Bernardino d'Arévalo. Cf. J. Meseguer Fernandez, OFM, Programa de gobierno del P. Francisco de Quinones, ministro generai OFM (1523-1528), in Archivo ibero-americano 21 (1961) 23-25.

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