BCCCAP00000000000000000001317

230 Elizondo mossa dal Definitorio, contro il Generale, Serafino da Capricolle, il quale assentandosi da Roma, aveva lasciata una Commissione troppo ristretta, rinnova su questo punto, le stesse prescrizioni: lnsuper volumus et praeci– pimus, ut Minister Generalis praedictus... teneatur relinquere Commissio, nem impertiri solitam Procuratori Generali exercendam cum Definitorio Generali, iuxta praescriptum in antedictis Pastoris Officii (Suprema Apo– stolicae Charitatis, 25 Nov. 1755;Somm. V) 41 • XIX. Perchè dunque, contrariamente ai Testi, ai fatti, parlare di quella Commissione, come se fosse data al solo Procuratore, e non al Procuratore cum Definitoribus, unitim collegialiter? In una parola: nella proposta innovazione vi è errore di diritto: Il Definitorio, presente, o assente il Generale, ha da trattare le cose dell'Ordine; errore di fatto: la Commis– sione, absente Generali, non è data al Procuratore separatamente dal Definitorio. [h. 8r] Altra grave inesattezza si legge nell'Esposto del Generale alla S. Sede: Mos ut Procurator Generalis, in defectu P. Ministri Generalis, partes Commissarii eiusdem Generalis expleat (non da solo, ma unitim col Definitorio) consuetudine introductus fuisse videtur (Clemens IX, et Benedictus XIV) morem de quo agitur sua auctoritate corroborarunt 42 • E come? Mos introductus paulatim? Quello, che da un Antecessore del Revmo P. Bernardo d'Andermatt, fu riconosciuto e trattato iuxta priscam consuetudinem nel 1626?... Ma dato e non concesso. Una tale consuetudine così corroborata sarebbe abbastanza rispettabile; ma di questa neppur fecesi un'accenno nei Schemi di Revisione, come non si parlò di Decreti e Costituzioni Apostoliche!!... Però quella consuetudine, come si voglia considerare, adivenne un diritto positivo, anzi un'obbligo imprescindibile; perché i due Papi, citati dal Revmo P. Generale, nonchè gli altri ommessi, non confermarono soltanto un diritto, o un fatto (ciò basterebbe) ma imposero un dovere: volurnus, statuirnus, praecipimus, ed appunto per prevenire lites ipsas regulari observatiae detrirnentosas (Ben. XIV) one– rando anche la coscienza del P. Generale (Sumrn. [=Sommario] V in fine) e rammentando ai Superiori Generali, che dovranno render conto alla giustizia divina se Alter adversus alterurn non sine maxirna suorum subditorum offensione ac detrimento insurrexerit 43 • XX. Dacchè Benedetto XIV dette quei gravissimi avvertimenti, sono stati nell'Ordine, fino al Revmo P. Bernardo d'Andermatt, 17 Generali, fra quali uomini grandi per virtù, sapienza e zelo, un Colindres, un Erardo 41 BENEDICTUS XIV, Suprema apostolicae, 25 noviembre 1755 (véase la nota 2). 42 Texto en Primeras divergencias (Documentos, n. 19). 43 BENEDICTUS XIV, Suprema apostolicae, 25 noviembre 1755 (véase nota 2).

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz