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Informe del procurador genera! 229 zioni ha, com ogni Definitore, la sua unica voce; 6° Mancando un Defi– nitore, la voce del Generale non è preponderante in caso di parità di voti, ma si deve chiamare un Padre di merHo, la voce del quale nel caso fà la pluralità. Dunque il Definitorio ha la sua autorità, non dal Generale, ma dall'Ordine, cioè dal Capitolo, che elegge i DeLnitori per omnes causas, cum Ministro Generali cognoscere, definire, et t'!rniinare, ac quae– cunque dubia, quae in his Constitutionibus occurrere possint, declarare 36 • In una parola, i Definitori sono dell'Ordine, eletti dall'Ordine. Dall'autorità, così indivisa del Definitorio, non viene menomata in alcun modo l'autorità, che appartiene al Rmo P. Generale. Solo occorre qui avvertire, che quando una cosa importa il ricorso alla S. Sede, deve questa c::>sa passare all'Uf– ficio del Procuratore dell'Ordine, conforme all'antichissima consuetudine, e le Costituzioni Apostoliche (Sommario N° I-V) 37 • Non è da domandarsi quì, se questa nostra organi1zzazione ammini– strativa sia perfetta, o no; certo, poche, pochissime fra le umane istitu– zioni raggiungono la perfezione. Per me però ritengo, che la Istituzione Cappuccina temperata saviamente di Monarchia, e di Oligarchia, possa darsi' come modello pel Governo di un'Ordine, in cui la suprema autorità sia piuttosto quella di un Padre, che quella di un Capo con potestà assoluta. Errore di fatto XVIII. E' totalmente inesatto, che la Commissione o Delegazione sia data al Procuratore (simpliciter); invece è data al Procuratore, cum Definitori– bus unitim collegialiter; e non si può spiegare, se non per una [h. 7v] eccessiva preoccupazione di mente, l'interpretazione contraria, finora inaudita. Infatti le decisioni Pontificie ad rem sono chiarissime: Definitores Generales resideant Romae... quibus sit commissio generalis facta Pro– curatori Generali a P. Generali, ita ut procedant insimul et coniunctim (Clem. IX, Debitum Pastoralis,· Somm. [=Sommario] lf) 38 • Le stessisime parole vengono ripetute nel celebre Decreto di Clem. X emanato da una particolare Congregazione, sulle attribuzioni dei Definitori, e confermato dal Papa, 8 Agosto 1671 (Som.: [ = Sommario] III) 3~. Clemente XII poi, più chiaramente ordina: Praeterea volumus atque statuimus, quod ipsa Commissio generalis, Procuratori Generali impertiri solita, una cum dictis Definitoribus simul et collegialiter unitis exerceatur (Pastoris officii, 5 Mag. 1733; Somm.o IV 40 • Benedetto XIV, all'occasic-ne della querela ' 6 Véase Constitutiones fratrum minorum S. Francisci capucinorum, Tornaci Nerviorum 1876, c. VIII, n. 19, p. 83. 37 Véase la nota 2. 38 CLEMENS IX, Debitum pastoralis, 9 setiembre 1667 (véase la nota 2). 39 CLEMENS X, Cum alias, 8 agosto 1671 (véase la nota 2). 40 CLEMENS XII, Pastoris officii, 5 mayo 1733 (véase la nota 2). Laurentianum - An. XXII 14

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