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Las constituciones capuchinas de 1608 191 lientes 177 ; 4) incapacidad del ministro provincial de ser reelegido en la misma provincia durante tres años, una vez que haya terminado su mmdato 178 ; 5) conversaciones del definitorio provincial con los discretos y superiores locales antes del nombramiento de guardia– nes 11 s; 6) formación de las familias conventuales 180 ; 7) prohibición de nembrar guardianes por tres trienios consecutivos 181 ; 8) capítulo general cada cinco años y, consiguientemente, duración quinquenal del cargo de superior de la fraternidad 182 ; 9) vacación del generalato por t:.n quinquennio 183 , sin posible reelección 184 ; 10) elección, dura- 177 « Et in testimonio di perfetta rassegnatione, porranno i sigilli nelle loro mani, dicendo la colpa in publico Capitolo di tutt'i loro diffetti; e riceuuta hu– milmente la penitenza, · si venga all'elettione del Prouinciale » (Const. 1608, 39). « E fatta l'elettione de' Padri Diffinitori; i1 M. R. P. Generale rassegnera nelle mani loro i sigilli, et dira la colpa in publico Capitolo nell'istesso modo, che fanno i Prouinciali ne' Capitoli Prouinciali » (Const. 1608, 42). Cf. Const. 1575, 80. 178 « E finito, c'hauera i1 Triennio, non si possa rieleggere nella medesima Prouir:cia, ma in quella resti libero da ogni Prelatione per vn'anno, et di Prouin– cialatc per tre anni: Tutta volta se sara eletto in vn'altra Prouincia, potra esser– citare tal'Vfficio per altri tre anni, e poi cessi come di sopra » (Const. 1608, 39). « Similmente i Vicarij provinciali finito il loro Triennio non si possino rieleg– gere nella medesima Provincia, ma in quella restino da ogni Prelatione liberi per un'Anno; tutta volta se saranno eletti Vicarij d'un'altra Provincia, potranno esercitare tal'ufficio per altri tre Anni doppo i quali deveno cessare da ogni prelat_one per un'Anno » (Const. 1575, 81). 179 « E per assegnare vn modo conueneuole, et ispediente alla institutione, o vero prouisione de' Guardiani: Si dichiara, che i Padri Vicarii, co' Padri Diffi. nitori (visitato c'hauranno tutt'i Discreti, e Guardiani) possano [...] » (Const. 1608, 40). Las palabras en bastardilla no aparecen en la redacción anterior (Const. 1575, '.'9). 180 « E fatta la collatione [!] de' Guardiani ne' proprii luoghi; similmente si faccia quella delle Famiglie » (Const. 1608, 40). 181 « Et i Guardiani non possano esser'eletti a tal'Vfficio piu, che per tre anni nel luogo medesimo, ma in vn'altro luogo si bene per vn'altro Triennio, e dopo che saranno stati Guardiani sei anni, rimarranno liberi da' Guardianati per vn'anno » (Const. 1608, 41). Las constituciones de 1575 añaden aquí: « eccetto se pe;- la necessita il Padre Generale desse licenza di farsi » (Const. 1575, 81), admiLendo así la posibilidad del tercer trienio. 182 « Quanto al Capitolo Generale s'ordina, che si faccia ogni cinque anni » (Cons·. 1608, 41). « Si ordina quanto al Capitolo Generale che si faccia ogni tre anni » (Const. 1575, 77). 18 l « E finito, che haura i1 Quinquennio rimarra libero da ogni Prelatione per a:tri cinque anni » (Const. 1608, 42). « Ancora si e determinato ch'il nostro Padre Vicario Generale se hara finito il secando Triennio rimanga libero da ogni Prelatione per tre anni » (Const. 1575, 81). 18 • Los cambios introducidos por lo que respecta e la duración y vacación en el ofido de general o de provincial, son efecto de las ordenaciones particula– res promulgadas en los capítulos generales de 1605 y 1608. Cf. Collectio authen– tica, 225, n.1, 3s.; o.e., 246, n.1-3. 11.

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