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dum Evangelii veritatem et nostrae regulae professionem, paupertas sit totius spiritualis aedificii primarium fundamentum 29 • La prima Regola parla della sola promessa di obbedienza: « Finito anno et termino probationis, recipiatur ad obedientiam... Alii vero fratres, qui promiserunt obedientiam... » 30 • La Regola bollata completa maggiormente la materia della professione: « Finito anno probationis, recipiantur ad obedien– tiam promittentes vitam istam semper et regulam observare » 31 • E dato che, come si dice all'inizio della Regola stessa: « Regula et vita minorum fratrum haec est, scilicet, Domini nostri Iesu Christi sanctum Evan– gelium observare, vivendo in obedientia, sine proprio et in castitate », fu fa– cile arrivare ad una redazione fissa della formula che doveva essere pronun– ciata dal novizio ammesso alla professione in mano del ministro. È facile che essendo ancora vivo san Francesco, esistesse già, cosl come la troviamo inserita nelle costituzioni narbonensi del 1260: Ego frater N., voveo et promitto Deo et beatae Mariae Virgini et beato Francisco et omnibus sanctis et tibi, Pater, toto tempore vitae meae, servare regulam fratrum minorum per dominum Honorium papam confirmatam, vi– vendo in obedientia, sine propio et in castitate. Et qui eum recipit promittat ei, si haec observaverit, vitam aeternam 32 • È interessante il confronto con la formula domenicana trascritta sopra, sia per la somiglianza del testo come per la differenza notevole riguardo al- 1'oggetto della promessa. Il professante domenicano promette di obbedire fino alla morte al maestro generale e ai suoi successori « Secundum regulam beati Augustini et institutiones Ordinis fratrum praedicatorum », mentre nel– la professione francescana l'oggetto della promessa fatta al superiore è quello di osservare la Regola e i tre consigli evangelici per tutta la vita. Ma oltre a questo, abbiamo una innovazione di grande importanza, anche dal punto di vista della evoluzione del concetto giuridico e teologico della professione religiosa. Per la prima volta si parla di voto 3 3. Tutto fa pensare che l'espressione Voveo fosse dettata espressamente da Innocenzo III o dal suo successore. Abbiamo visto già la menzione di un voto nel documento di Onorio III del 9 dicembre 1220 già citato. In un altro documento del 18 dicembre 1223, pochi giorni dopo, l'approvazione della Regola, lo stesso papa, ripetendo la proibizione di abbandonare l' Ordine dopo aver fatto la professione, aggiunge: Etsi liberum est in vovendo arbitrium, nec necessitas in votis locum habeat, sed voluntas; usque adeo tamen solutio necessaria est post vo– tum, ut non sine propriae salutis dispendio alicui resilire liceat ab iis quae spante ac solemniter repromisit 34 • 29 Constit. Narbonenses, AFH 34 (1941) 38s. Si veda il chiarimento di san Bonaventura in AFH 18 (1925) 514. 30 H. Boehmer, op. cit., 2. 31 Ibid, 20. 32 AFH 34 (1941) 40. 33 Cfr. K. Esser, op. cit., 163. 34 Bullarium Frane. I, 19.

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