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Romania (Grecia), « in cuius vovisse manibus idem praepositus dicebatur » 24 • Un altro caso simile ce lo offre un documento di Innocenzo IV, nel 1250, nell'autorizzare il canonico di Todi, Enrico, di vivere fuori dell'Ordine, nono– stante che avesse fatto la promessa rituale: « ... in manibus ministri Ordinis fl;atrum minorum te intraturum eundem Ordinem promisisti; qui, licet te receperit pacis osculo mediante, an tanem a te obedientiae sponsionem acce– perit, tibi, ut asseris, non est certum...; praesertim cum praedicta promissio sit occulta, nec processeris ad alia, per quae votum regularis propositi sit so– lemne 25 • Però nel testo delle costituzioni narbonensi del 1260 non appare più traccia di questa pratica. Le Regola definitiva del 1223 mantiene il testo della primitiva promes– sa di obbedienza di san Francesco in questi termini: Prater Franciscus promittit obedientiam et reverentiam domino papae Honorio ac successoribus eius canonice intrantibus et ecclesiae roma– nae. Et alii fratres teneantur fratti Francisco et eius successoribus obe– dire 26 • E stato soppresso l'inciso « et quicumque erit caput istius religionis », forse per dare maggiore forza all'obbedienza del santo fondatore; si tenga presente che egli non era più il superiore gerarchico dell'Ordine. Invece si aggiunge, oltre al « canonice intrantibus » - sicurezza giuridica che era molto sentita in quel tempo 27 - la menzione della « ecclesia romana », pro– babilmente come una reminiscenza dell'oblazione ad una chiesa locale che era essenziale nella professione usata allora, ma liberandola dal potere feudale e dandole un nuovo senso di adesione alla sede apostolica, come esigeva il carattere centralizzato ed universalista della nuova istituzione itinerante. A questo concetto si univa l'altro della nuova « stabilità» garantita dalla indi– pendenza dalla chiesa romana; lo troviamo espresso alla fine della Regola: « Ut semper subditi et subiecti pedibus eiusdem sanctae ecclesiae, stabiles in fide catholica, paupertatem et humilitatem et sanctum Evangelium Domini nostri Iesu Christi, quod firmiter promisimus, observemus » 28 • 3. FORMULA DI PROFESSIONE. E probabile che la prima formula si riducesse ad una semplice promessa di obbedienza, che esigeva come condizione la rinuncia a tutti i beni e la volontà di abbracciare la povertà assoluta. Questa previa << espropriazione » passerà nella legislazione posteriore come requisito per cominciare il noviziato: Nullus ad Ordinem recipiatur nisi expropriatus omnino, cum, secun- 24 Bullarium Frane. I, 6s; sopra lo stesso fatto al patriarca di Costantinopoli, 18 febbr. 1221. · · 25 Bullarium Frane. I, 546s. 26 H. Boehmer, op. cit., 20. 27 Cfr. Professio quam facit archiepiscopus domino papae, formula del secolo XIII, M. Andrieu, Le pontifica! Romain au Moyen-Age, I, 290; e il Pontificale di Guglielmo Durando, ibid., III, 399. 28 H. Boehmer, op. cit., 24.

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