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pare l'elemento p1u spiccatamente feudale, la clausola: Trado meipsum ec– clesiae..., ed invece si concentra la forza nella promessa di obbedienza. La espressione promittere [ o impendere] obedientiam et reverentiam era corren– te nella pratica giuridica al tempo di Innocenzo III 20 • A quanto sembra per iniziativa del Papa, s'introduce una nuova figura di professione religiosa, che rimarrà fissata nella regola bollata del 1223: il fondatore promette obbedienza al papa Innocenzo e ai suoi successori, e gli altri fratelli la promettono a frate Francesco ed ai suoi successori. Storica– mente, infatti, deve essere accaduto cosi, se ci atteniamo alla relazione dei Tre Compagni: Beatus Franciscus, genibus flexis, promisit domino papae, obedien– tiam et reverentiam humiliter et devote. Alii autem fratres, secundum praeceptum domini papae, beato Francisco similiter obedientiam et reve– rentiam promiserunt 21 • Tutto fa supporre, che dall'ora in poi, ogni nuovo membro che si incor– porava alla fraternità cominciava col promettere obbedienza in mano al fon– datore. Questo impegno pubblico, in mancanza di monastero e di vita co– mune secondo lo stile tradizionale, faceva consistere il vincolo della vita abbracciata nella relazione col superiore che dirigeva il gruppo, prima sola– mente Francesco, poi ogni ministro o custode, quando la fraternità dovette essere organizzata in divisioni territoriali. « Morari sub obedientia alicuius ministri » fu un modo di dire coniato molto presto per designare questo impegno 22 • Nel 1220 Onorio II imponeva l'anno di prova. « Inhibemus - diceva la bolla - ne aliquem ad professionem vestri Ordinis, nisi per annum in probatione fuerit, admittatis. Post factam vero professionem, nullus fratrum Ordinem vestrum relinquere audeat » 23 • Ci sono indizi, che, a partire da questa data, ci furono due azioni simboliche, la cui natura non è ben preci– sata, riguardo alle fonti che ci sono giunte: la prima quando il candidato era ammesso al noviziato dal ministro provinciale, la seconda quando avve– niva la professione propriamente detta. La prima dovette avere forza d'im– pegno serio, meglio ancora, era la promessa di un vero « voto di entrare nell'Ordine » e si faceva in manibus ministri. Così sembra che si debba de– durre da un documento pontificio del 9 Dicembre dell'anno 1220 a favore di un certo Giovanni, del clero di Costantinopoli, incolpato « Ordinem fra– trum minorum se voverat suscepturum »; il papa si informa riguardo alla veridicità del supplicante per mezzo di fra Luca, ministro della provincia di 20 L. Casutt, op. eit., 44. E la troviamo nel rito dell'ordinazione sacerdotale del Pontificale Romano. Circa il senso di promittere come espressione dell'impegno della professione religiosa. Cfr. K. Esser, Anfange und ursprilngliche Zielsetzungen der Minderbruder, Leiden 1966, 163-166. 21 Tres Socii, ed. Miscell. Frane. 7 (1898) 100. 22 Cfr. K. Esser, op. eit., 80s. 23 Bullarium Frane. I (Romae 1769) 6; dr. ibid. 21, il caso di un sacerdote che aveva abbandonato l'Ordine prima di fare la professione, nel 1225. La proibizione di anticipare la professione prima di completare l'anno di noviziato fu rinnovata mol– tissime volte; dr. ibid. 198, 231, 235, 285, 342, 352, 411, 458.

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