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indulge a favorire l'istruzione, fatta eccezione per due mi– nisteri: quello della Parola e quello della riconciliazione. Inoltre la restrizione sembra riferirsi esclusivamente alla consuetudine di confessare: « non si pigli per consuetudine il confessare »; ma anche questa può subire eccezioni « in alcuni casi urgenti e sommamente necessari », a giudizio dei prelati. Il significato logico del testo sembra autorizzare que– sta interpretazione. E' comunque ovvio che qui l'orientamento in materia si ispiri a una precisa tradizione dell'Ordine francescano, come si vedrà a suo luogo. 1.1.2. C o s t i t u z i o n i d i S . E u f e m i a - R o m a (1 5 3 6) Sembrano restringere ancor più l'esercizio delle confes- sioni ai secolari con un dettato del seguente tenore: « Si ordina in prima, per evitare el periculo de' sudditi e de' prelati, che niusciuno frate confessi secolari, senza licenza del Capitulo o del Padre Generale, acciò che tale officio, el quale, oltra la buona coscienza e sufficienza, ricerca etiam debita espe– rienza, non si eserciti da quelli che non sono idonei. E quelli che sono deputati confessori, non confessino ordinariamente, ma in casi particulari, quando fusseno da carità costretti. E questo per evitare ogni periculo e distrazione di mente, acciò, ristretti e raccolti in Cristo, possino senza impedimento più sicuramente correre a la patria celeste » 2 • La restrizione è dettata dal timore del «pericolo », tanto per i sudditi quanto per i superiori, pericolo insito nella difficoltà dell'amministrazione del sacramento e forse anche nella scabrosità che esso talora può presentare. 2 Costituzioni Cappuccine del 1536, edizione critica a cura di G. San– tarelli, in L'Italia Francescana, 57 (1982) n. 2: cap. VII, n. 57 (testo ripubblicato in AA.VV. , Le prime Costituzioni dei Frati Minori Cap– puccini, Roma 1982, 167-204), Seguo questa edizione, ma cfr. anche quella pubblicata in I Frati Cappuccini, I, 253-464. 7

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