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e sommamente necessari, e per questo giudicati da li prelati: quia omnis regula patitur exceptionem » 1 • Da questo testo si possono trarre le seguenti osservazioni. Non vi emerge anzitutto nessuna preclusione per questo m1rustero, chè viene tenuto anzi in alta stima, tanto che i confessori cappuccini debbono avere un'età matura - qua– rant'anni -, debbono essere di vita esemplare e, in special modo «ben istruiti ». Raramente nella prima legislazione si 1 Monumenta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum (MOFMC), Roma 1946, V, 158-72, a cura di P. Melchior da Pobladura. Cfr. anche Edizione critica delle Costituzioni albacinesi, a cura di G. Santarelli, in L'Italia Francescana, 62 (1987) 7-21, n. 29; I Frati Cappuccini, a cura di C. Cargnoni, Roma 1988, I, pp. 179-255, n. 110. Continuo a chiamare il testo albacinese costituzioni, nonostante che alcuni negli ultimi anni abbiano preferito denominarlo ordinazioni (dr. per tutti I Frati Cappuccini, I, p. 179, nota 1), non solo perché così viene qualificato nel titolo dell'unico manoscritto, quello del 1597 circa, dovuto 11 P. M11tti11 Bellintlllli d11 Sruò (Costituzioni delli frati minori detti della vita eremitica - Le prime Costituzioni della Congregazione cappuccina), ma anche perché all'interno stesso del documento, insieme al termine ordina– zioni, ricorre quello di costituzioni (dr. n. 1, n. 63...). In verità quel testo costituisce la nascente riforma cappuccina e ne definisce le caratteristiche della prima fase spiccatamente eremitica. E' vero che i singoli paragrafi del testo albacinese spesso iniziano col verbo ordiniamo, ma è altrettanto vero che lo stesso verbo si rinviene ad abundantiam anche in quello del 1536 che nessuno dubita per ciò stesso di chiamare costituzioni. D'altra parte la storiografia dell'Ordine sempre nel passato ha consi– derato e denominato il testo albacinese costituzioni. Sul problema storico delle confessioni nell'Ordine cappuccino vedi: De confessione saecularium in Ordine nostro, in Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, 19 (1903) 251-55, 279-84, 370-73; 20 (1904) 27-30, 125-28, 150-52; Venantius a Lisle-En-Rigault, Monumenta ad Consti– tutiones OFMCapp. pertinanentia, Roma 1916, 310-17; E. D'Alençon, Primigeniae legislationes, in Liber Memorialis, Roma 1928, 11-17; Melchior a Pobladura, Historia generalis OFMCapp., Roma 1947, I, 277-82; 1948, II/2, 102-123; 1951, III, 465-71; Lexicon Capuccinum; Roma 1950, col. 440; C. Cargnoni, in AA.VV ., Le prime Costituzioni dei Frati Minori Cap– puccini, Roma 1982, 135-36; Idem, La controversia per le confessioni: un episodio della presenza dei cappuccini in Valle Camonica, in Francescane– simo in Valle Camonica, Brescia 1984, 99-186; Isidoro Agudo da Villa– padierna, Documenti pontifici, in I Frati Cappuccini, I, 45-46. 6

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