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delle confessioni dei secolari perfino nelle nostre chiese, non fu accettato dall'Ordine che non vi aveva avuta alcuna parte nella ricognizione. Il tentativo del 1638, comunque, non fu estraneo nel favorire una nuova mentalità e ad alimentare una pratica in materia che andava divaricandosi sempre più dalla norma. Una distonia singolare tra carisma espresso dalla mo– bilità della prassi e la cristallizzazione del dettato costi– tuzionale che resta lettera morta. 2.1. Le costituzioni del 1925 Il testo del 1925 canonizza finalmente questo tipico ministero dei cappuccini. La ragione per cui viene ammesso l'esercizio abituale delle confessioni dei secolari è anzitutto apostolica. Vi si legge infatti: « Considerando che il nostro Serafico Padre, acceso dall'infiam– mante carità di Gesù Cristo, nient'altro più ardentemente de– siderava che la gloria di Dio e la salute delle anime, e che poi pure, per seguirne gli esempi dobbiamo lavorare ed affa. ticarci nella vigna del Signore, nell'intento nobilissimo di pro– muovere con la nostra anche la santificazione dei prossimi, si determina che, ove il bene spirituale dei popoli lo esiga e l'ob– bedienza lo richieda, i nostri sacerdoti, approvati dai superiori provinciali e dagli ordinari dei luoghi, potranno ascoltare le confessioni dei secolari non soltanto nelle chiese altrui, ma anche nelle nostre » 28 • Inoltre, le stesse costituzioni, dopo aver ricordato che i confessori « sono costituiti da Dio ministri di giustizia e di misericordia a un tempo », raccomandano: 22 « Pertanto è necessario che essi siano adorni di ogni virtù: splenda in loro specialmente grande amor di Dio e zelo delle anime; carità di padre, per non agire con rigore, noia ed im– pazienza; fortezza e magnanimità, poiché, se è buona la miseri– cordia, questa però, dice S. Agostino, non deve ledere la giu- 28 Ivi, n. 123.

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