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condo le diverse esigenze, i quali dovevano essere « dotti, prudenti e animati di carità ». Le costituzioni del 1638, poi, prendono atto che, « per cause e rispetti urgenti », ad alcune province era stato concesso, in ottemperanza agli « ordini » dei sommi pon– tefici, « di poter deputare alcuni dei nostri sacerdoti ad udire le confessioni de' secolari », e stabiliscono le norme per la scelta dei confessori da parte dei provinciali e loro definitori nei rispettivi capitoli. Concedono perfino che « questi, cosl eletti, si potranno collocare ne' conventi, come giudicheranno espediente». E in proposito danno chiare e prudenti disposizioni (eliminate però dalle costituzioni del 1643): « Ordiniamo ancora che le confessioni s'odano nelle nostre chiese dentro a' confessionali con modo decente esposti e con la stola e non nelle cappelle o altrove, e per niun modo in cella; e i confessori ne' confessionari stiano divisi da' peni– tenti o con muro, come in alcune provincie si costuma, nelle quali il penitente deve fare la sua confessione stando in chiesa e il confessore l'ascolta dentro al convento; o veramente, dove questo non si usa né si può comodamente praticare, li confes– sionari siano talmente accomodati che il confessore e il pe– nitente siano veduti in chiesa separati con tavole, come co– munemente si costuma. Di più, che niun confessore de' secolari possa ricevere cosa alcuna da' suoi penitenti senza licenza del superiore, e chi contrafarà sia per ogni modo sospeso dalla confessione ad arbitrio del padre provinciale, il quale sia avvertito di non assegnare confessore ordinario a persona veruna, ma di capi– tolo in capitolo si provveda ogni anno secondo l'essigenza, come gli parerà meglio col consenso dei padri diffinitori » 19 • 1.3.3. Una svista storica del Manzoni? Alessandro Manzoni immagina che ne I Promessi Sposi il P. Cristoforo potesse confessare Lucia, la quale a lui 19 Cfr. I Frati Cappuccini, I, pp. 363-64, nn. 281-82. 17

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