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nella Regola si dicesse che i frati non predichino nelle diocesi di alcun vescovo, quando da lui non gli sia stato concesso» 9 • Forse anche per questa corsa ai privilegi, giunse la bolla di Alessandro IV del 1254 - Nec insolitum - che limi– tava l'attività apostolica e pastorale dei minori, compresa la confessione, con parole ben diverse da quelle attribuite allo stesso pontefice da fra Salimbene. Vi si dice infatti che i frati « non ammettano i parrocchiani altrui in nessuna ma– niera al sacramento della penitenza senza permesso dei loro sacerdoti » 10 • Anche per questo, oltre che per motivazioni ideali, nella legislazione ufficiale dell'Ordine francescano · vengono date norme restrittive in materia. Le costituzioni narbonesi del 1260 prescrivono a chiare note: « Nessun sacerdote ascolti le confessioni di religiosi o di se– colari senza licenza del suo ministro provinciale e senza licenza ottenuta dal vescovo diocesano o del sacerdote del luogo » (IV, 3) 11 • Le stesse limitazioni si riscontrano nella legislazione degli osservanti, come è dato di rilevare nelle costituzioni abruz– zesi degli stessi del 1505 e negli statuti lionesi del 1518 12 , in piena coerenza con la linea adottata dagli spirituali 13 • Come si vede, dunque, l'atteggiamento nei riguardi delle confessioni nell'Ordine francescano risulta divaricato fin dalle origini. 9 FF., n. 2632. 1 ° FF., n. 2742. 11 M. Bihil, Statuta Generalia Ordinis, in Archivum Franciscanum Historicum, 34 (1941) 70. 12 G. Abate, in Miscellanea Franciscana, 30 (1930) 15. 13 A. Matanié, in Studi Francescani, 72 (1975) 65: Item statuimus quod ministri provinciales non possint extra sua capitula fratres sicut ad predicationes ita nec ad confessionum audiendarum officia assumere seu promovere. Et priusquam ad huiuscemodi officia assumatur, testimonium de eorum vitae et sufficientia a ftatribus fide dignis et notitiam eorum babentibus recipiant [ ...]. 13

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