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1.1.4. Il principio della minorità A queste ragioni di natura essenzialmente contemplativo– eremitica se ne aggiungono altre, anche di carattere storico, non espresse dalle costituzioni del 1529 e del 1536, ma da qualche cronista delle origini della riforma cappuccina. Scrive il Colpetrazzo: « Per non avere occasione di intricarsi col mondo, posero nelle costituzioni che i frati non confessassero secolari, non andassero a' morti, né accettassero sepolture. Non perché que– ste cose non siano tutte buone, ma perché volendo vivere secondo la regola nostra, non siamo tenuti a queste cose, né teniamo questo grado nella Chiesa di Dio. Ma l'obbligo nostro è di fare orazione, predicare con buon esempio e con sana e cattolica dottrina. Le altre cose è officio de' chierici secolari, cioè volendo noi intricarci, non possiamo farlo senza dispiacere a loro. E molte volte se ne è visto grandissimi scandali, chè religiosi per privilegio hanno im– petrato di potersi esercitare nelle cure d'anime e non poco hanno scandalizzato il prossimo» 6_ Ecco allora che, oltre ai motivi che possono compromet– tere la vita di unione con Dio nella ritiratezza e nella con– templazione, esistono ragioni di ordine ecclesiastico: la cura d'anime, compreso il ministero delle confessioni, spetta ai sacerdoti secolari e i religiosi potrebbero esercitarlo solo per privilegio, ciò che metterebbe in pericolo la minorità: Non «teniamo questo grado nella Chiesa di Dio», sottolinea il cronista. La cura d'anime porterebbe anche benefici economici, i quali, oltre a minacciare l'altissima povertà, possono cau– sare diatribe col clero secolare, come la storia- tristemente e abbondantemente insegna. Si tenga presente però che le ragioni di carattere sto– rico sono contingenti, legate a situazioni di tempo e di luogo che possono mutare, per cui ciò che prima poteva 6 Monumenta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, IV, 42. 10

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