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La facoltà di amministrarlo è concessa solo ai frati idonei, cioè a quelli che hanno « buona coscienza», vale a dire integra condotta morale; « sufficienza », vale a dire dottrina bastante; e « debita esperienza» nella conoscenza della vita e direzione spirituale. Anche queste costituzioni vietano l'esercizio ordinario delle confessioni, che viene consentito solo in casi parti– colari, quando lo richieda la « carità », cioè il bene spirituale delle persone Il testo costituzionale si chiude con il richiamo alle vere e profonde ragioni della limitazione in materia: la « distrazione della mente », che potrebbe allontanare i frati dall'unione con Cristo, al quale invece debbono essere « stretti e raccolti ». Il primato della contemplazione, ancorato all'ideale della vita eremitica, ispira ogni scelta anche sul piano apostolico. 1.1.3. I 1 breve «De ce t sera p h i ca m re 1i– g i on e m » Esprime questo concetto in maniera esplicita· il breve Decet seraphicam religionem di Gregorio XIV del 1° giu– gno 1591, che ribadisce la limitazione di confessare i seco– lari: « affinché l'inopportuna responsabilità circa i negozi del mondo non impediscano la parte migliore che i diletti figli della congregazione detta dei cappuccini hanno scelto » 3 • L'inizio del breve, d'altronde, è tutto un inno alla con– templazione, cui bisogna sacrificare ogni altra attività per quanto nobile, com'è l'amministrazione del sacramento della penitenza. 3 Venantius-en-Lisle Rigault, 310 ss; cfr. ora I Frati Cappuccini, I, p. 45, p. 130-33, n. 70. 8

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