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e al possesso dell'eloquenza 16 • La loro predicazione doveva essere impiantata, sull'esempio di san Paolo, sull'annuncio di Cristo crocifisso, « per ridondanza di amore», in un esercizio assiduo ma preparato e nutrito di preghiera solitaria 17 , e sostenuto da strumenti culturali individuati in Cristo ( « libro de la vita ») e nella sacra scrittura: soprattutto nel Vangelo « acciò che - come prescrivono letteralmente le Costituzioni del 1536 - essendo noi [cappuccini] evangelici predicatori, facciamo etiam li popoli evangelici» 18 • Il tutto, in una sostanziale aderenza al capitolo IX della Regola francescana per cui tale predicazione non doveva né poteva essere che penitenziale e morale. Quanto alla programmazione culturale, più che gli elementi positivi, in quella originaria codificazione non risultavano di conseguenza, che quelli negativi: anzitutto il rifiuto degli strumenti della cultura « secolare » o profana, e cioè « frasche, novelle, poesie, historie o altre vane, superflue, curiose, inutili, imo perniciose scienze» t 9 _ Impegnato ad allegare unicamente l'autorità della Bibbia e di « sancti doctori », il predicatore cappuccino avrebbe dovuto lasciare « da canto tutte le vane e inutili questioni e opinione, li prudenti canti, le subtilità da pochi intellegibile» 20 , evitando anche l'uso - considerato sconve– niente - di « terse, fallerate e fucate parole», ma adottando quelle « nude, pure, simplice, umile e basse, niente di meno divine, infocate e piene di amore» 21 • Una programmazione linguistica, dunque, che rifiutava il ricorso a parole perspicue 16 Costituzioni cappuccine del 1536, ed. in I frati cappuccini, I, pp. 406-407, n. 356. 17 Ivi, I, pp. 410-413, nn. 362-364: « Nè pensino far assai se solamente predicano la quadragesima o l'advento, ma si sforzino assiduamente predicare, al manco tutte le feste»; già nelle ordinazioni di Albacina (1529), era detto: « E si ordina ancora alli prelati che li predicatori, alli quali il Signore darà la grazia, non lascino star oziosi, ma li faccino essercitare la vigna del Signore in predicare non solamente la quaresima, ma infra l'anno ancora nelle feste occorrenti e altri giorni espedienti» (ivi, I, p. 198, n. 105). 18 Costituzioni cappuccine del 1536, ed. I frati cappuccini, I, pp. 416-418, nn. 370-371. 19 I vi, I, p. 410, n. 362. 20 Ivi, I, p. 418, n. 372. 21 Ivi, I, p. 411, n. 363. 13
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