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Le nuove Costituzioni dei Frati Minori Cappuccini 509 rispondere all'esigenza dei «tempi forti» di preghiera, seriamente racco– mandati da Paolo VI (Evang. Testif. n. 35): il ritorno all'eremo francescano mediante le fraternità di ritiro e di contemplazione, per quei frati che deside– rano dedicarsi, per un certo tempo, all'esercizio espresso della preghiera (56,1-3). 4. L'aggiornamento più audace: il ritorno radicale allo spirito della povertà minoritica secondo la Regola Il IV è forse il capitolo più vigoroso per contenuto e per forma. Dopo un lungo numero sul fondamento evangelico e francescano di questo im– pegno centrale (59,1-8), si stabilisce che nei capitoli, ad ogni livello, si cer– chino /onne adatte ai tempi e, perciò, modificabili, per meglio osservare la povertà; in modo particolare si deve rivedere l'uso sociale dei beni (60,ls). Deve essere una povertà autentica e chiara, che non abbia bisogno di interpretazioni. Esige una vita sobria e semplice in tutto, e la rinuncia ad ogni prestigio sociale, politico o ecclesiastico; nonché la solidarietà con gli in– numerevoli poveri del mondo, anzi, condividere le loro condizioni e aspi– razioni, procurando la loro promozione sociale, culturale e spirituale (60,1- 6). Nell'articolo 11° si affronta la tradizione giuridica, proveniente dalle dichiarazioni pontificie, sul senso del testo della Regola: «I frati non si ap– proprino di nulla...». Viene lasciato nel senso evangelico in cui lo scrisse san Francesco, senso uguale al passo parallelo della Regola non bollata (Rnb VII,14s) e a quello del Testamento, adattandolo alla nuova realtà degli insediamenti dei frati. Si tratta di non installarsi, per .un'appropria– zione antievangelica, negli edifici, nei luoghi, nelle istituzioni, professioni, posizioni sociali o affettive...: cioè, di non perdere la libertà di vivere come pellegrini e forestieri in questo mondo, elemento essenziale della vocazione francescana (62, ls). E si affronta anche il problema del precetto più eroico della Regola: il divieto totale del denaro. Un'interpretazione giuridica, molto forzata, del termine Ne recipiant era servito ai responsabili dell'Ordine per trovare, con l'aiuto della bolla Quo elongati di Gregorio IX, il modo di contare sul denaro pur senza «riceverlo». Ma nel XX secolo, anche una simile finzione giuridica era diventata irrealizzabile, onde si era dovuto ricorrere agli in– dulti della santa Sede, periodicamente rinnovati, che autorizzavano i supe– riori a ricevere e ad amministrare il denaro (cf. CC 1925, n° 87). Non potendo, quindi, mettere in pratica la lettera del precetto, il Capi-

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