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Le nuove Costituzioni dei Frati Minori Cappuccini 499 gruppi linguistici, una reazione sostenuta da vari periti, richiamando il ri– torno sincero al senso storico della Regola, senza tener conto delle dichia– razioni: era il capitolo generale che doveva assumersi la responsabilità di aggiornare la lettera in fedeltà coraggiosa allo spirito, e questo in confor– mità con la volontà del Fondatore espressa nella Regola sugli adattamenti affidati ai ministri, «come sembrerà loro secondo Dio» (Rb 11,11), e con l'aggiornamento 'modello' fatto da lui stesso nel Testamento sulle dimore fisse (Test 28s). Francesco, invece, era nemico delle spiegazioni che pote– vano alterare il senso naturale delle parole (Test 45-47). Più avanti vedremo come il capitolo realizzò audacemente il ritorno allo spirito della Regola in materia di povertà, adattamento che ebbe poi l'approvazione della santa Sede. Proprio questo ricorso all'autorità ponti– ficia, che contemporaneamente fecero i Frati Minori, portò allo storico re– scritto della Congregazione dei Religiosi .e degli Istituti Secolari del marzo 1970, emanato su richiesta dei due ministri generali, quello dei Minori e quello dei Cappuccini. La Congregazione, con espressa autorità di Paolo VI, precisava innanzitutto che l'interpretazione autentica della Regola di san Francesco è riservata alla santa Sede. Purtroppo, per una svista dei giuristi del capitolo, nel testo del 1968 si era fatta questa affermazione: «L'auten– tica interpretazione della Regola si contiene in queste Costituzioni appro– vate dal Capitolo generale» (CC 1968, 1,4): inaccettabile, dal momento che la Regola fu approvata con bolla pontificia, anzi fu poi incorporata nel Corpus luris Canonici. Nelle posteriori revisioni del testo tale interpreta– zione viene attribuita alla santa Sede. Una cosa però è interpretare, altra invece aggiornare la lettera nella fedeltà allo spirito. Ed è questo che la Congregazione riconosce al Capi– tolo: «Si concede ai capitoli generali dell'Ordine la facoltà di adattare la stessa Regola alle nuove condizioni dei tempi; tuttavia un tale aggiornamento o inter– pretazione della Regola, fatta dai capitoli generali, non potranno avere vigore di legge, se prima non avranno ottenuto l'approvazione della stessa santa Sede». Ma il passo veramente storico è stato quello che ha messo fine a sette secoli e mezzo di una lettura giuridica della Regola, lasciandoci adesso la libertà per leggerla con la stessa «semplicità e purezza» con cui la scrisse il Fondatore (Test 47), cioè evangelicamente 5 • 5 a. L. IRIARTE, La povertà nelle interpretazioni papali antiche e le conseguenze

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