BCCCAP00000000000000000000920

26 DALLE ORIGINI AI PRIMI DEL SETTECENTO l'Ordine a 8 anni dalla sua approvazione ufficiale 4 è del seguente tenore: « E perche la conversione de li infideli fu molto a core al nostro seraphico Patre, per questo, a gloria de Dio et ad salute loro, secondo la Regula se ordina che se alcuni Frati perfetti, infiammati del amore de Christo benedetto et del zelo de la sua catholica fede, vorranno per inspiratione andare a predicarla tra loro, ricorrino da li loro Vicarii provinciali, o dal P. Vicario generale 5 , da li quali essendo iudicati idonei, vadino con loro li– centia et benedittione a tale ardua impresa. Ma non voglino li sub– diti presumptuosamente iudicarse idonei· a si difficile et pericu– loso negotio, ma con ogni timore et humilita remettano tal loro desiderio al iudicio de loro Prelati. Si potrà anchora fare diffe– rentia tra infideli asai mansueti, ductibili et disposti a recev~re facilmente la christiana fede, come sonno quelli novamente ritro– vati da Spagnoli, o Portugalesi nel le Indie, et tra li Turchi et Agareni, quali solamente con arme et inflittione de tormenti sostenneno et defendeno la lor maledetta secta. Non stimino li Prelati la paucita de Frati ne dogliansi per la partita de boni, ma gettando ogni loro sollecitudine et affanno in quello, el quale ha continua cura di noi, in tutte le cose faciano secondo ditta el spirito de Dio, et con la charita, che niuna cosa fa male, disponghino il tutto» 6 • Queste sapienti norme furono attuate nei primi decenni del– la riforma cappuccina compatibilmente con le condizioni ad essa create dal decreto prudenziale Dudum siquidem, provocato dal card. Quifiones7, e cioè con tentativi a carattere personale: uffi– cialmente l'Ordine restava circoscritto all'Italia, ma singoli frati, con licenza dei propri superiori e il beneplacito della S. Sede, po– tevano recarsi tra gl'infedeli, sospinti anche dal segreto deside– rio del martirio 8 • 4 La riforma cappuccina fu approvata da Clemente VII con la bolla Religionis zelus del 3 luglio 1528. Cf. EDUARDUS ALENC0NIENSIS, O.F.M.Gap., De priniordiis Or– dinis Fratrum Minorum Capuccinorum (1525-1584), Romae 1921, 44ss. 5 Le espressioni « Vicarii provinciali » e « Vicario generale » vanno messe in relazione al periodo, abbastanza lungo, in cui i cappuccini rimasero in qualche mo– do sotto la tutela dei frati Minori conventuali; la completa autonomia fu conces– sa da Paolo V col breve Alias felicis recordationis del 23 gennaio 1619. Cf. Bulla– rium Ordinis I, 62. 6 Cf. EDUARDUS ALENC0NIENSIS, Primigeniae legislationis Ordinis Fr. Min. Ca– puccinorum textus orìginales seil Constitutiones, in Liber Meniorialis, 414s. Il cor– sivo riguardante gl'in:fedeli delle colonie spagnole e portoghesi è aggiunto per ri– chiamar l'attenzione in relazione a quanto verremo esponendo più avanti. Queste prescrizioni missionarie rimasero, si può dire in forma letterale, nelle varie re– visioni a cui, successivamente, le costituzioni :furono sottoposte; così nel 1552, 1575, 1608. 7 Tale decreto, del 5 gennaio 1537, proibiva ai cappuccini di estendersi al di là delle Alpi sotto pena di scomunica. Cf. MELCHIOR A P0BLADURA, Historia generalis I, 46; EDUARDUS ALENCONIENSIS, Tribulationes Ord. Fratrum Minorum Capuccino– rum primis annis pontifica.tus Pauli III (1584-1541), Romae 1914, 48s. 8 Il primo tentativo del genere, di cui si ha sicura notizia, fu quello com– piuto da p. Giovanni Zuazo da Medina del Campo e dal fratello laico Giovanni da

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz