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FATTORI POSITIVI E NEGATIVI 221 questo tempo, riducibili fondamentalmente al re g a 1 i s mo che legifera e dispone arbitrariamente nelle cose della Chiesa e alla crescente forza della mass oneri a che è penetrata largamente nel governo imperiale e svolge la sua nefasta opera in danno del cattolicismo. Un esempio cospicuo di questi due avversi fattori, che spes– so agiscono in combutta, si ha, tra l'altro, nel celebre decreto-leg– ge del 30 luglio 1844 che, preso come suona, distacca semplice– mente i missionari dall'obbedienza ai loro superiori e li mette a diretto servizio del governo e dei vescovi, facendo loro perdere il carattere insito nella loro vocazione 8 ; pur non impedendo, que– sto decreto, l'attività missionaria che già si affermava nelle varie province dell'Impero con lusinghieri risultati9, è però certo che esso venne a determinare una specie di impa,sse tra il governo da una parte e i superiori generali di Roma e la stessa S. Sede dal– l'altra e in definitiva nocque all'efficienza e allo sviluppo delle stesse missioni. Alle rimostranze dei superiori di Roma ed anche della mis– sione10 con intervento diretto del delegato apostolico in Brasile, il governo imperiale l'anno dopo (1845) presentò altre norme, un poco attenuate nel loro valore rispetto a quelle del 1844, ma pur sempre inaccettabili e assurde nella loro essenza; così per diversi anni da una parte e dall'altra vi furono proposte e contropropo– ste, ma il governo mantenne fondamentalmente il suo punto di José Thomaz NABUCO DE ARAUJO, Relatorio da repartiçiio dos Negocios da Justiça, Rio de Janeiro 1854, 27; GUENNES DA SILVA MELLO, Ligeiros traços, 45s; [B. PEREIRA], Oa relìgiosos capuchinhos da Bahia, 24; COSTA PORTO, Um centenario, in Centenario da Congregaçiio, 3s; Luis DA CAMARA CASCUDO, Os capuchinhos no Rio Grande do Norte, in Dom Vital, Recife, agosto-settembre 1954, 38ss. 8 Il decreto è in 5 articoli così concepiti: « 1 ') La missione dei Religiosi Cap– puccini, stabilita in questa Corte, resta dipendente dal Governo in ciò che riguarda la distribuzione e impiego dei missionari nei luoghi dove lo stesso Governo giudicherà essere le missioni di maggior vantaggio ed utilità allo Stato e alla Chiesa. 2 ') Il Governo, a richiesta dei vescovi o ordinari delle diocesi, potrà inviare e impiegare i missionari nei luoghi delle diocesi dove furono richiesti. 3') I missionari Cappucci– ni, nella Corte e nelle province dove si troveranno in missione a tenore degli arti– coli precedenti, staranno sogg·eti e dipenderanno unicamente dai Vescovi in tutto ciò che riguarda il ministero sacerdotale; nei luoghi dove si hanno ospizi e per il tempo che vi dimorano, dipenderanno dal superiore generale in tutto ciò che riguarda unicamente le pratiche e funzioni della vita regolare. 4 °) Nessun missionario cap– puccino potrà sollecitare dal suo superiore generale in Roma l'obbedienza od altra decisione del genere che lo esoneri dalla Missione o lo trasferisca in altro luogo non prima concordato col Governo o con l'Ordinario del luogo, previo il beneplacito dello stesso Governo. 5 ') Tanto le obbedienze e determinazioni delle quali tratta l'articolo precedente, come pure quelle che non sottostaranno alle formalità fissate dallo stesso articolo, dipendono, p2r la loro esecuzione, dal beneplacito dell'Impera– tore». O:f. Catalogo ou Colleçiio da,s Leis VI/1, Rio de Janeiro 1844, 141, n. 373; GIU– SEPPJ,1 DA CASTROGIOVANNI, Notizie storiche, 16s. 9 Cf. Manoel ALVES BRANCO, Relatorio da repartiçao dos Negocios da Justiça... sa scssao da 5a legislat'ura, Rio de Janeiro 1844, 9. 10 Si vedano i particolari di tutta la questione con relativa protesta dell'in• ternunzio apostolico mons. Ambrosio Campodonico esposti dal prefetto di Pernam– buco p. Placido da Messina in Noticia a cerca dest'hospicio no governo do muito Rdo Fr, Plac-ido, ACP, II/82, 17ss.

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