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430 MARIANO D'ALATRI quello di Gallese, ma vi furono inclusi gli altri di Priverno, Anticoli ed Acqua– pendente. Erano perciò state necessarie nuove indicazioni, ovviamente da parte del procuratore generale dell'Ordine cappuccino, al quale erano demandate le relazioni ufficiali con la curia romana. Ma in base a quali criteri le dette indica– zioni furono formulate? Anzitutto va notato che, dei 41 conventi della provin– cia Romana, dieci soltanto ospitavano dodici o piu frati; i rimanenti 31 erano abitati da un numero di religiosi che oscillava da 8 a 11; inoltre, per sette di essi veniva notato che avevano risorse sufficienti per mantenere soltanto 10 (non 12) religiosi. Sono tali i conventi di Anticoli, Aspra, Bagnoregio, Cittaducale, Ficulle, Monte San Giovanni Campano e Scandriglia. Del loro numero, come si vede, faceva parte soltanto Anticoli, e ciò autorizza a concludere che il motivo della soppressione non poté consistere nel solo fatto che un qualsiasi convento era nella impossibilità di mantenere dodici o piu religiosi 20 • D'altra parte, con la promulgazione del decreto Ut in parois (10 febbraio 1654) si era legittimata l'esistenza di conventini con almeno sei religiosi, purché quattro di essi fossero sacerdoti in età matura. Perciò, a meno che non si voglia supporre che la Congregazione sullo Stato dei Regolari procedesse in modo scandalosamente arbitrario, il motivo della soppressione va cercato altrove, precisamente nel governo centrale dell'Ordine cappuccino, il quale si preoccu– pava di uniformare, per quanto possibile, lo stato delle singole famiglie con– ventuali alla norma piu rigida del prescritto costituzionale. A questo proposito, nella legislazione dei cappuccini vi era stata una evo– luzione quanto mai significativa. Le costituzioni dell'Ordine disponevano: nei singoli conventi "non stieno meno di sei frati, né piu di <ludici" (redazione del 1536); "non stieno meno di sei frati, né piu di duodeci" (1552); "non stiano meno di sei frati" (1575), con la omissione del comma "né piu di duodeci"; "ne' nostri Luoghi già fatti, non stieno meno di dodici frati" (1608); "ne' nostri Luoghi già compiti non stiano (se è possibile) meno di dodeci frati"; viene inoltre prescritto che non si accettino nuove case se non vi potranno abitare "dodeci frati", mentre quelle con meno di 12 religiosi sono assoggettate alla vi– sina del vescovo (1638): nel detto comma vengono recepite le norme fissate dalla costituzione Cum saepe, promulgata da Urbano VIII il 21 giugno 1625 2 1; finalmente, le costituzioni del 1643 tornano a ribadire: "ne' nostri Luoghi già 20 I dati sono stati ricavati dal testo delle relazioni e dal giudizio dei commissari incari– cati di esaminarle: I conventi cappucdni II, 193-247. 21 Bullarit,m capuccinum, Romae 1750, 392; I conventi cappuccini I, 21.
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