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144 VINCENZO CRISCUOLO Il decreto conciliare, approvato nella venticinquesima ed ultima sessione conciliare tridentina del 3-4 dicembre 1563, dedicava una particolare attenzione anche ai testamenti e ai lasciti dei religiosi. Per la validità giuridica di qualsiasi disposizione testamentaria, rinunzia ai beni o legato pio, il decreto conciliare richiedeva tre condizioni: 1. il documento di rinunzia o di obbligazione doveva essere redatto con la licenza dell'ordinario diocesano o del suo vicario generale; 2. esso doveva essere emesso nell'arco dei due mesi precedenti la professione; 3. la rinunzia o l'obbligazione diventava valida ed entrava in vigore solo dopo aver emesso la professione religiosa 20 • Innovativa e impegnativa era sopr:ittutto la prima condizione, che attribui– va un peso particolare alle autorità diocesane, il cui beneplacito e la cui autoriz– zazione erano fondamentali per la validità giuridica delle disposizioni testa– mentarie. Non mancarono abusi in questo ambito, a tal punto che in qualche caso veniva dichiarato nullo il testamento alla cui confezione non fosse stato presente un sacerdote secolare. Tale abuso non poteva essere accettato dai reli– giosi, sempre gelosi del loro diritto di esenzione giurisdizionale dagli ordinari locali e dal clero secolare. Da qui un ricorso al papa Pio V, al quale furono esposti anche altri elementi di attrito con le autorità diocesane, come ad esem– pio l'eccessivo potere e la forte ingerenza dei vescovi nel campo della predica– zione, della confessione, della cura spirituale dei monasteri femminili, delle ce– lebrazioni di messe, dei diritti sui funerali e sulle sepolture, dell'unione dei bene– fici, del suono delle campane e dell'ufficio dei morti, e finalmente anche dei te– stamenti. Riguardo a quest'ultimo punto, con la bolla Etsi mendicantes del 16 maggio 1567 Pio V decise di abrogare tale incipiente consuetudine, da lui defi– nita "pravum illum usum, parvo adhuc tempore, ut praefertur, introductum" 21 • Nonostante la dichiarazione liberatoria di Pio V, va detto che i cappuccini, almeno nella seconda metà del Cinquecento, in genere si adattarono alle dispo– sizioni conciliari: la confezione dei loro testamenti, come si vedrà in seguito, 2 ° Conciliornm Oecumenicornm Decreta 781, 9-14: ''Nulla quoque renuntiatio aut obligatio antea facta, etiam cum iuramento ve! in favorem cuiuscumque causae piae, valeat, nisi cum licentia episcopi sive eius vicarii, fiat intra duos menses proximos ante professionem, ac non alias intelligatur effectum suum sortiri, nisi secuta professione; aliter vero facta, etiamsi cum huius favoris expressa renuntiatione, etiam iurata, sit irrita et nullius eff~ctus". 21 Il testo della bolla viene riportato in Bullarnm, diplomatum etprivilegjornm sanctorum Ro– manorum pontificum, voi. VII, Augustae Taurinorum MDCCCLXII [Torino 1862], 573-584; i testi riguardanti i testamenti sono alla pag. 576 e 581. Precedentemente la bolla era stata pubblicata tra le Pontificiae constitutiones ad seraphicam religjonem spectantes, Venetiis MDCXLVII [Venezia 1647], 47-59.

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