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TESTAMENTI E CODICILLI CAPPUCCINI NEL '500 143 contenuto, ma solo un ammodernamento nella formulazione e una ridondanza quasi manieristica nello stile, si incontra nelle costituzioni seguenti, pubblicate a Venezia nel 1552 18 • Piu articolata è invece la normativa racchiusa nelle costituzioni elaborate e redatte nel capitolo generale del 1575, stampate due anni dopo a Venezia con i tipi di Gabriele Giolito de' Ferrariis. La necessità di una nuova redazione del dettato costituzionale, specialmente in riferimento alla espropriazione dei beni, sia prima, sia durante il noviziato, prima quindi di emettere la professione reli– giosa, era motivata dal bisogno di adeguare la legislazione dell'Ordine ai decreti del concilio di Trento, e specificamente al capitolo 16 del decreto De regularibus et monialibus, oltre che alle disposizioni pontificie seguenti. Il testo delle costitu– zioni del 1575 si ritrova cosi formulato: Onde per conformarci al Signore et Salvator nostro Giesu Christo et alla vo– lontà del serafico padre, si ordina a' padri vicarii [provinciali] che, nel ricevere i novitii, facciano loro sapere la parole del santo evangelio, come comanda la rego– la: che vadino et vendino tutte le cose loro et le diano a' poveri, potendo, acciò con piu quiete di mente et fermezza di cuore passino totalmente al perpetuo culto divino dedicarsi. Et i frati, fuggendo ogni occasione di intromettersi nelle distri– butioni delle robe loro, restarannosi sinceri nella pace del Signore, senza punto impacciarsene. Ma tal alienatione de' proprii beni, se non l'haveranno fatta avanti all'ingresso della religione, dopo c'haveranno preso l'habito, non si permetta farsi avanti al tempo determinato dal sacro concilio Tridentino, con le conditioni con– tenute nel cap. Nulla quoque renuntiatio [in marg.: Sess. 25 de regularibus, cap. 16]. Per il quale però non s'intende esser prohibito a' novitii il poter fare testamento, quando gli parerà, si come è stato dichiarato da Pio V et dalla Congregatione de' Reverendissimi, deputati a tale officio 19 • L'importanza di questo testo deriva dal fatto che in esso viene armonizzata la legislazione precedente con quella promulgata nelle assise tridentine e nel pe– riodo immediatamente successivo. La prima parte del testo infatti ripete quasi alla lettera il dettato costituzionale delle redazioni anteriori, mentre la seconda parte fa esplicito riferimento al cap. 16 del decreto De regularibus et monialibus, a cui viene aggiunta una specifica dichiarazione di Pio V. parte vedere el suo fervente o tepido spirito, et esso con piu quieta et ferma mente potrà servire a Dio": Constitutiones Ordinis fratrum minorum capuccinorum saeculorum decursu promulgatae, vol. I: Constitutiones antiquae (1529-1643), editio anastatica, Romae 1980, 41. 18 Ivi, 86. 19 Ivi, 157.

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