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142 VINCENZO CRISCUOLO In base alla legislazione ecclesiastica e alla prassi francescana, anche i novi– zi cappuccini, prima di emettere la professione religiosa, di norma facevano re– digere un rogito notarile sul lascito dei loro beni. Ed è questo l'oggetto del pre– sente studio, il cui contenuto però è limitato cronologicamente alla seconda metà del Cinquecento e ristretto territorialmente alla sola provincia dell'Umbria. Entrambe le limitazioni, cronologica e topografica, sono giustificate dal fatto che è estremamente difficile reperire, nella sparuta produzione bibliografica, per lo piu a carattere locale, e ancor piu nelle serie infinite dei rogiti notarili, nella stragande maggioranza ancora inediti, le disposizioni testamentarie dei novizi cappuccini al di fuori dei confini umbri e nel corso del secolo XVI: ricerche a campione effettuate in altre province italiane, e specificamente per la provincia . di Bologna e per quella Veneta, non hanno consentito di reperire alcun testa– mento cinquecentesco di novizi cappuccini, mentre si ha piu fortuna per i secoli seguenti 16 • 2. La necessitàper i novizi cappuccini difare testamento Secondo quanto è stato già esposto, cosi come tutti gli altri esponenti degli Ordini religiosi, anche i cappuccini e".ano tenuti a fare testamento durante l'ultimo periodo di noviziato e prima di emettere la professione religiosa. A parte le disposizioni della regola e i postulati della tradizione francescana, i no– vizi cappuccini si uniformavano in tale prassi alla normale disciplina ecclesiasti– ca, oltre che agli ordinamenti interni. La primitiva legislazione dell'Ordine non accenna in genere alla necessità di far redigere un rogito notarile delle proprie disposizioni testamentarie. Nessuna menzione su tale argomento si trova negli statuti di Albacina, anche perché esse erano dirette a frati già professi, confluiti nella nuova riforma prevalentemente dai rami francescani degli osservanti e dei conventuali. Le costituzioni di Roma - S. Eufemia, del 1535-1536, dedicano una sola annotazione all'espropriazione dei beni, che, in conformità al testo della regola, deve avvenire prima dell'ingresso nel noviziato 17 • Nessuna novità di suis disponant, sicut Dominus inspiraverit eis": Michelangelo da Napoli, Chronologia historico– legalis I, 103s; D. De Gubernatis, Orbis seraphicus III, 96-97. 16 Per tali ricerche, espletate nei fondi notarili delle rispettive province, si ringrazia di tutto cuore Gabriele Ingegneri per la provincia di Venezia, e Andrea Maggioli per quella di Bologna. 17 "Per conformarci a Christo Signor nostro et ala voluntà del seraphyco padre, si or– dina che non si vesta alchuno se in prima, potendo, non harà tuto el suo distribuito a' pove– ri, si come è conveniente a chi voluntariamente elege vita mendica; et in questo si potrà in

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