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166 VINCENZO CRISCUOLO La struttura dei testamenti cappuccini. - La parte iniziale dei testamenti, cosi come vengono riportati nei registri notarili contenenti i testamenti dei novizi cappuccini dell'Umbria, era in genere costituita da una premessa, in cui si giusti– ficava l'emissione del testamento in un'età relativamente ancora giovane: in realtà la professione religiosa equivaleva alla morte naturale, o, come si sarebbe detto piu tardi, alla morte civile 254 , e quindi il novizio, prima della professione, doveva disporre dei propri beni, sia per adempiere a uno specifico precetto della regola che veniva professata, sia per evitare sempre possibili liti e contro– versie tra i suoi parenti. Una premessa classica di un testamento di un novizio cappuccino, comune generalmente a tutti i rogiti simili, si ritrova formulata nei seguenti termini: In Dei nomine. Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis id vi– suris, lecturis pariter et audituris, pateat evidenter et sit notum quod, cum emissio professionis, ut asseritur, que post annum probationis per novitios fratrum sancti Francisci capuccinorum fieri solet, morti comparetur naturali et propterea eorum– dem fratturo regula novitiis, qui sunt in dicto anno probationis, stricte precipiat et mandet quod, antequam ad actum diete emissionis deveniat, ad tollendas omnes lites et controversias, que de et super bonis eorum inter propinquos oriri possent, ad consilium alicuius probi et catholici viri Deum timentis, de bonis sibi a Deo collatis disponere debeant. A tale premessa seguiva in genere la data del documento, che qualche volta veniva preposta. La datazione era costituista dai seguenti elementi: anno per esteso in lettere, indizione, giorno, mese, anno di pontificato del pontefice re– gnante. Veniva quindi esplicitato il luogo ove avveniva l'emissione testamentaria, a cui seguiva la specificazione della presenza di personaggi di rilievo, come il ve– scovo o il vicario generale, e certamente quella del notaio e dei testimoni. Si ri– badiva quindi la volontà di testare da parte del novizio, specificandone il nome ed eventuale patronimico e toponimo, la condizione di novizio, la volontà di fare la professione religiosa e quindi di disporre prima di essa dei propri beni secondo la regola, normalmente il possesso della piena capacità mentale con il riconoscimento di essere "sanus Dei omnipotentis gratia corpore, mente, sensu, loquela, visu et intellectu", e ammettendo finalmente che, 254 A questo riguardo cf. ad esempio François Richer, Traité de la mort civile [...] qui résulte des voeux de religion, Paris 1755, 679; G. Mercier, Le testament des novices, 26; J. Mauzaize, Les testament ''anteprofessionem", 599.

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