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122 GIOVANNA CASAGRANDE tudine, vel privilegio sibi dato, ... et ita de facto vidimus in regina Ioanna Hieru– salem et Siciliae [Giovanna I regina di Napoli 1343-1381]2. Angelo non trova che "onori con amministrazione" siano concessi a donne nell'ambito del diritto, se non oggi per diritto canonico risultano essere concessi alle badesse delle monache. Lo stesso accade circa le donne (dominae) che sono ministre delle sorelle del terzo ordine di S. Francesco. Lo stesso cir– ca le donne di grande eccellenza come regine e contesse allorché succedono nella carica comitale (in comitatu) per consuetudine o per privilegio loro dato ... e cosi di fatto (de facto) si è visto in Giovanna, regina di Gerusalemme e di Si– cilia. Per quanto attiene gli altri munera, Angelo ritiene le donne capaci di ogni officio, purché non lesivo della loro pudicizia 3 ; si tratta di munera di per sé privi di onori e dignità, cioè di quel genere di munus che non è reputato né honor né vilitas. È importante evidenziare come Angelo degli Ubaldi includa le ministre del Terz'Ordine francescano tra le badesse, da un lato, e le donne del– l'alta/altissima nobiltà, dall'altro. Le ministre del Terz'Ordine francescano entrano cosi nel novero di quelle dot:ne che potevano ascendere ad honores cum administratione, cioè ricoprire cariche/offici/ruoli implicanti onori e dignità unitamente alla capacità amministrativa; a tutte le altre donne ciò non era consentito, sebbene potessero loro competere honores sine administratio,ne e si potesse prevedere un loro accesso a quei munera di per sé privi di onori e di– gnità, ma non vili. La constatazione di Angelo degli Ubaldi mi pare un indizio forte di ricono– scimento della qualità canonico-giuridica delle ministre del Terz'Ordine france- 2 In precedenza Bartolo da Sassoferrato nel Tractatus de nobilitate mulierum nel parlare della dignitas cum administratione menzionava le badesse "quas videmus habere dignitatem et administrationem in suas moniales" e le eccelenti mulieres ex consuetudine quarundam partium (Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, Ms. E 49, c. 244r; cf. Guerra Medici, L'aria di città, 165). Nessun riferimento alle ministre del Terz'Ordine (francescano), inserite evidentemente in seguito da Angelo degli Ubaldi quando in effetti il fenomeno cominciava ad imporsi con maggiore vigore. 3 ••• puto enim mulieres capaces omnis officii, per quod earum pudicitia non laeda– tur... sicut potest proponi in civitate unus medicus, qui iudicet de vulneribus ...ita possit proponi una mulier et plures quae haberent iudicare utrum mulieres essent praegnantes an non, vel virgines an noo ... Item sicuri potest proponi aliquis, qui denunciet maleficia viro– rum, ita posset proponi una mulier, quae denunciaret maleficia mulierum, quae mala sciunt plusquam masculi...".

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