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TESTAMENTI E CODICILLI CAPPUCCINI NEL '500 145 oltre che con la licenza, spesso avveniva alla presenza stessa degli ordinari dio– cesani o dei loro vicari generali, e nella maggior parte dei casi erano i novizi te– statori a recarsi, insieme al notaio e ai testÌinoni, presso il palazzo episcopale o presso la residenza del vicario generale. Col passare degli anni però, la prescri– zione della licenza, oltre che della presenza vescovile per l'emissione del testa– mento fu del tutto abbandonata, non solo dai cappuccini, ma anche dagli altri esponenti degli Ordini religiosi 22 • · Un'ultima annotazione riguarda la necessità non assoluta per tutti di fare testamento, ma solo la sua possibilità. La regola bollata infatti, dopo aver para– frasato la prescrizione evangelica che i frati, prima di entrare al noviziato, "vadano e vendano tutto quello che hanno e procurino di dar1o ai poveri" 23 , ag– giunge: "Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà" 24 • Nei numerosi commenti alla regola viene ulteriormente esplicitata tale possibilità, o meglio le cause che possono delimitare oppure ostacolare la prassi testamentaria prima o durante il noviziato 25 . La possibilità, e non la necessità, di fare testamento viene ripresa anche dal dettato costituzionale dei cappuccini del 1575, che cosi si esprime: "che vadino et vendino tutte le cose loro et le diano a' poveri, poten– do"26. Forse tra le motivazioni che in qualche modo consentivano di non fare testamento prima della professione è possibile inserire anche la giovane età del 22 Cf. a questo riguardo Mon1fmenta ad constit11tione1 Ordinù FratmmMinomm Cap1iccinomm pertinentia, Romae 1916, 60. 21 Cf. Mt 19, 21. 24 Fonti Francescane, p. 124, n. 78. zs Cf. ad esempio Angelo Clareno, Expositio regulae fratmm minomm, a cura di Livarius Oliger, Ad Claras Aquas (Quaracclù) 1912, 57: "Curo enim locorum distantia et litigiosa iur– gia et mine parentum et seditiose contemptiones aut alia gravia impedimenta volentes Deo servite vetant, ne sua vendant et pauperibus tribuant iuxta consilium Christi, tunc voluntas bona eis pto facto reputatw:". Cf. anche il piu tardivo commento dell'osservante vallone Pietro Marchant, Bxpositio litera!ù in regu/am s. Fmncisci i11xta declarationes su111momm po11tift– cr11JJ•• . , Antverpìae MDCXXXI [1631), 97-98: ''Tunc novitius censetur non posse bona sua dare pauperibus, quando rationabilis causa in contrarium suppetit, utpÒte si ex ista distribu– tione, lites, difficultates, odia, scandala inter propinquos oriunda praeviderentur, aut si loci ·distantia, aut temporis mora diuturnior ad hoc requireretur, in damnum spirituale distri– buentis". E, citando san Bonaventura, continua: "Ita fete s. Bonaventura. Quod si facere (inquit) non potuerit propter loci d.istantiam, ve! p.topter litium implicationem, sufficit eis bona voluntas, quia licite ceditur et omnia contemnuntur iuxta illud Hieronyrni: Si habes res tuas, vende, si non habes, proice. Nemo renuntiaturus sacculo potest bene vendere, quae contempsit ut venderet''. 26 Co11stit1ilio11es, 157 [corsivo nostro].

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