BCCCAP00000000000000000000854

ANTONIO FRANCESCO DA ANCONA E IL QUIETISMO 345 come erronee, non si trattò che di una richiesta di sottomissione pura e semplice. Il mandato fu eseguito il 15 marzo 58 , e finalmente il giovedì 11 maggio 1690 veniva emessa la sentenza: « Contra fr. Franciscum Antonium de Ancona Ord. Capuccinorum inquisitum, processatum et carceratum in S. Officio Anconae de quie– tismo et de propositionibus periculosis, scandalosis, piarum aurium o:ffensivis, sapientibus et proxime heresi et hereticalibus respective ad quietismum tendentibus, proposita causa et relato summario pro– cessus, SS.mus auditis actis Eminentissimorum decrevit quod dictus fr. Franciscus Antonius... dimittatur praevia instructione et abiura– tione de formali cum praecepto de non loquendo de similibus ma– teriis nisi cum suis instructoribus et sese abstinendo a directione ani– marum tam verbo quam scripto seu quovis alio modo sub poenis gravioribus arbitrio S. Congregationis in casu contraventionis » 59 • Le decisioni romane, partecipate due giorni dopo all'inquisitore di Ancona, furono subito eseguite: fatta l'abiura e comminatogli il precetto « di astenersi da direzione d'anime tanto in voce quanto in scritto et in qualsivoglia altro modo, sotto pene gravi», fu scarcerato 60 • A differenza di tanti altri processi contro quietisti del tempo, veri o presunti, questo, intentato al p. Antonio Francesco d'Ancona, non rivelò aspetti normali deteriori : la condotta del religioso ne uscì indenne. Forse anche per questo gli furono risparmiate sanzioni più severe. Che l'avrebbero raggiunto ugualmente, nonostante la malferma salute, se anche sul piano dottrinale non fosse emersa la sua perfetta buona fede; infatti, durante gli interrogatori tenne sempre a sottolineare di aver tenute per vere e cattoliche le propo– sizioni ora riprovate. La Regola di perfezione, cui faceva appello, per tutto il secolo era stata ripetutamente edita e tradotta senza mai incorrere nella censura dell'autorità romana; neppure - si è già visto - quando se ne avrebbe avuto occasione dopo l'inchiesta del 1674. Ma a quel tempo il processo contro il Molinos era ancora lontano; la Guida spirituale di questo raccoglieva solo elogi. Dopo la condanna dello spagnuolo molte cose cambiarono; l'atmosfera di sospetto e di panico che ne derivò, mentre condannava il p. Can– delari a quella specie di limbo in cui venne confinato, così non risparmiava neppure il maestro che aveva ispirato il suo orienta– mento spirituale. Condannando i rami si sacrificò anche il ceppo. La sorte riservata alla Regola di perfezione si spiega in quel contesto. 58 lbid., f.137v, 169-172. 5o Ibid., f.222v. eo V. Je.tt. dell'inquisitore Minuti (Ancona 18.5.1690) al segretario del S. Ufficio, ibid., f.223.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz