BCCCAP00000000000000000000846

130 METODIO DA NEMBRO superiori delle singole stazioni missionarie; 4) la visita canonica che deve esser compiuta ogni tre anni da un ex prefetto della missione viciniore « para sindicar, vissitar, corregir y castigar » 218 ; 5) l'età del prefetto e gli anni di permanenza in missione per essere eletto a tal carica e cioè almeno sei anni; 6) l'istituzione di una casa cen– trale in cui i nuovi missionari, provenienti dalla Spagna, devono restare almeno sei mesi per lo studio della lingua indiana, del modo di «reduçirlos, y doctrinarlos, con todo lo demas que debieren ob– servar con ellos para su maior aprovechamiento, augmento y pro– gresso de nuestras Missiones », e ciò sotto la guida ed esempio efficace « de los venerables ancianos y antiguos en la Mission » 219 ; 7) la com– pilazione di altri regolamenti particolari richiesti per singoli ambien– ti o necessità; 8) l'armonia e il buon esempio dei missionari: « desseamos, con paterna! zelo, que todos nuestros Missionarios de Indias logren su Apostolica vocaçion, con santa paz, christiana union y exemplo Seraphico, y que no sean nota de escandalo ni motivo de inquietud, 6 causa de perturbazion a los venerables Ecclesiasti– cos, ni a los seglares, ni a sus buenos hermanos, nuestros afectissi– mos y amantissimos Missionarios » 22 ' 0 ; 9) le decisioni spettanti al prefetto e ai suoi consiglieri per lo svi– luppo della missione; 10) la scelta, in ciascuna missione, di un reli– gioso che sia « docto y notiçioso, come se requiere para el Offizio de Chronista, a cuio cuidado ha de estar la puntualidad y observançia de todas las cossas, y subçessos dignos de nota » 22 1; 11) sull'osservanza regolare con due ore giornaliere di meditazione, tre discipline set– timanali e altre pratiche; 12) sulla clausura da osservarsi nell'interno delle case; 13) ogni missionario, ottenuta dal re la licenza scritta per recarsi nelle missioni, ne lasci copia al commissario generale perché egli possa opportunamente regolarsi; 14) tutti i missionari devono sottostare e attenersi alle leggi e norme emanate dal re a riguardo delle missioni. 7. - A riguardo della missione del Tibet, maturata nel primo decennio del settecento ed estesasi successivamente al nord dell'India o Hindustan 222 , esistono vari regolamenti o « direttorì ». Già il pro– curatore dell'Ordine, incaricato da Propaganda Fide di reclutare i 2m Ordenaciones heclzas, in N1coLAUs CoRDUBENSIS, Brevis notitia, 146. Si noti questo vicendevole controllo voluto dal re di Spagna. 2m Ibid., 148. II legislatore aggiunge: « sobre que oneramos 1as conzienzias de los supradichos Rev. Padres Prefectos y conjudizes ». 220 Jbid., 149. 221 Jbid., 152. Si noti questa importante norma destinata, tra l'altro, ad agevolare il compito degli storici futuri. 222 Su di essa esiste copiosa bibliografia antica e moderna. Cf. MELCHfOR A PoBLADURA, Historia generalis IIi2, 365ss.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz