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236 MARIANO DA ALATRI do si profilava la possibilità di porre le mani su un capace sacchetto di fiorini. E' oltremodo penoso e quasi incredibile il caso di Bartolo di Conosci, condannato a pagar 100 fiorini sotto l'imputazione di aver esercitato l'usura: i testi non accennano che il malcapitato avesse tentato di difendere la liceità della medesima. Intanto, essendo Bar– tolo povero ed insolvibile, fini nelle carceri del comune - le famose '· e orride Stinche 69 e con lui vi andò a languire pure Niccolò di Bello dei Mancini, il quale si era generosamente offerto come teste a discolpa. Bartolo ne usci solo dopo che il figlio Lamberto ebbe pa– gato per lui 103 libbre di soldi7°. Innocenzo IV, con la famosa bolla Ad extirpanda (1254 maggio 20), aveva comminato gravi pene contro i fautori degli eretici e contro chiunque avesse i m p e d i t o l ' i n q u i s i z i o n e 7 1 • E Pietro da L'Aquila non trascurò di far funzionare, a suo modo e per i suoi scopi, anche questa disposizione pontificia. Dall'istruttoria affiorano due casi, nei quali son protagonisti un notaio ed un podestà. Non è chiaro se Marco Camporsini avesse realmente impedito o, piu esattamente, ritardato il funzionamento dell'inquisizione. Un teste, che era stato citato a deporre nella causa di Francesco di Benricor– dato, andò a consigliarsi con Marco e quindi si presentò con un po' di ritardo a rendere la sua testimonianza. Tanto bastò perché l'inqui– sitore procedesse giuridicamente contro il notaio consulente: il Camporsini fu gettato in carcere, costretto a dire quel che l'inqui– sitore voleva, privato del diritto di difesa, inabilitato ad esercitare l'ufficio notarile e quindi multato per cento fiorini d'oro, che in seguito furono ridotti a 43 12 • Meno evidente ancora è la colpa del podestà di Montecatini Gia– como di Guiduccio de' Mannelli che, a norma degli statuti comunali, aveva ingiunto a Giovanni di Stefano di depositare 30 soldi presso il tesoriere del comune: Giovanni infatti andava in giro armato, e al "" G. CONTI, Firenze vecchia II, Firenze "1928, 65-72. 70 « •.. inquìsitor [...] detinuit Bartolum Conosci in carceribus <lieti offitii pluribus dic– bus ad panem et aquam, quia impinserat sibi quod fecerat usuras; et demum condempnavit ipsum Bartolum in florcnos auri centum. [ ...] Et postca, quia dictus Bartolus, to.nquam pau– per et impotens, propter impotentiam cessabat solvere dictos ccntu1n florenos, dictus inqui– sitor misit eum ad carceres Stincarum communis Florentie; et etiam dictum Nicolaum [Belli], eius fideiussorem: et ipsos detinuit donec exegit et extorsit a diclo Bartolo libras -centum solidorum in una parte et libras tres solidorum in altera parte» : Quaternus, f.26r-v. n Bull.Franc. I, 728s. 72 Quaternus, f.19v e 29v.

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