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82 ILARINO DA MILANO Si abbia una gran premura di non importunare il prossimo; anche per questo riguardo i grandmontensi dovevano astenersi dal chiedere elemosine o prestiti; tuttavia si fa una eccezione per cose di poco conto, come paglia, concime ecc.; ma siano solleciti nel com– pensare i donatori con un corrispettivo più pregiato 34 • La generosità nelle elargizioni eliminava il pericolo dell'accu– mularsi delle riserve; se si accettava con gioia l'elemosina dei po– veri, per non privarli di questa soddisfazione e del suo merito, ve– niva, di riscontro, allargata la generosità nella ridistribuzione. S. Stefano ridava ai chierici poveri i doni e le offerte ricevute dai chie– rici nobili, oppure le ridistribuiva discretamente agli orfani e alle vedove; egli esigeva la dipendenza dall'autorità vescovile, a cui dovevasi chiedere il permesso di edificare e di celebrare i divini of– fici; le decime dovute al lavoro dei monaci dal vescovo o dal par– roco erano elargite ai poveri della stessa parrocchia, a preferenza d'altri bisognosi. La povertà vietava la rivendicazione o la difesa giuridica dei propri diritti; le cause giudiziarie sono espressamente interdette 35 ; perciò, come norma generale, non ci sia alcuna preoccupazione di esigere alcun documento o atto di ciò che vien ceduto o che ai mo– naci devesi dare; né siano rivendicati lasciti o eredità di defunti. Evangelismo grandmontense Tutte queste restrizioni conferivano alla disciplina dell'eremo grandmontense quella precarietà materiale, che manteneva l'animo dei discepoli sgombro dalle preoccupazioni temporali; queste, però, riaffiorarono sulle loro labbra, quando la morte stava per rapire il maestro, che era stato il loro sostegno e aveva dato sicurezza alla loro comunità poverella. Mentre accorati l'ascoltavano morente che raccomandava loro di amare Dio, di prediligere la povertà, di osservare le norme che aveva loro date, essi gli proposero un realistico problema di sussistenza materiale: « Santissimo Padre, per tutto il tempo che abbiamo vissuto con te, il Signore, per riguardo tuo, ci ha provveduti di tutto il neces- 34 « Quod, ne aliquem gravetis, semper cavere debetis. Sunt etiam quaedam vilis pretii, quae si necesse sit, a vicinis vestris licet vobis quaerere, verbi gratia, ut palea, fimus et huiusmodi. Quibus si poteritis et necesse fuerit, aliquid eo praestantius retribuere non differatis » (ivi, e.XIII : col. 1145 D). 35 « ... firmissime vobis praecipimus, ut nunquam propter vestra ve! aliena cum aliquo placitare sive iudicio contendere praesumatis, nec causas nec controversias aliorum in manu vestra recipiatis... » (Regula cit., e.XXXI : col. 1150; cf. pure e.XXIV : col. 1149).

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