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318 G. G. MEERSSEMAN gorie le bolle d'indulgenza accordate .ai domenicani (f.23v-25r), il secondo (f.24v) e una riproduzione piu o meno libera delle lettere di indulgenze il cui esordio comincia con Splendor aeternae gloriae 2 • Nel calendario suddetto i giorni dell'anno sono indicati con le set– te lettere domenicali, ripetute ogni settimana, ma nella nostra edi– zione le abbiamo sostituite con le cifre arabe di cui ci si serve at– tualmente per designare i giorni del mese. A fianco della lettera domenicale l'autore ha annotato la festa del giorno, quando c'era 3 ; poi, in caratteri piu piccoli, ha aggiunto le indulgenze accordate per questa festa ai quattro Ordini mendicanti. Alle ferie semplici l'autore ha segnato ogni volta 4 le indulgenze quotidiane, cioe 100 giorni e 7 quarantene in virtu dei privilegi domenicani e 400 giorni in virtu di quelli francescani. Le bolle piu recenti accordate ai frati Predicatori, menzionate nel calendario, risalgono al pontificato di Sisto IV (1471-84). La costitu– zione Sacer Praedicatorum Ordo del 26 luglio 1486, con la quale Inno– cenzo VIII confermo certe indulgenze concesse ai domenicani da alcuni suoi predecessori, non vi e citata 5 , mentre nell'appendice fran– cescana al calendario sono ricordati due favori accordati da questo papa ai Minori 6 • Ne dobbiamo trarre la conclusione che il registro fu terminato alla fine del pontificato di Sisto IV o al principio del pontificato di Innocenzo VIII, prima che fosse compilata la lista francescana riprodotta in appendice. Forse l'occasione fu offerta da due atti di Sisto IV. Infatti il principio della comunicazione dei privilegi tra domenicani e france– scani era stato approvato il 31 agosto 1474 dalla costituzione Regimini universalis 7 di Sisto IV, che la giustifico con queste parole: « Ut quos par labor pariaque merita coniungunt, paria coniungent privilegia et favores». Con la bolla aurea Sacri Praedicatorum poi, del 26 luglio 1479, lo stesso papa aveva concesso ai domenicani e ai francescani la comunicazione dei privilegi con gli agostiniani, i carmelitani ed i serviti 8 • Il privilegio era dunque fermamente stabilito e si poteva pro– cedere al computo delle indulgenze messe in comune. 2 Vedi le bolle con questo incipit ne! Bullarium Franciscanum di Wadding, nell'Epitome Bullarii Franciscani di Eubel, ne! Bullarium Franciscanum Nova Series di Huntemann e Pou y Martí (= BF NS), ne! Bullarium Ordinis Praedicatorum di Brémond e Ripoll (= BOP), nel Bullarium Ord.Erem.S.Augustini di Empoli, ne! Bullarium Carmelitanum di Mansignano. s II copista qualche volta ! 'ha dimenticato. • Il copista !'ha spesso omesso. • BOP VI, 12 n.26. e Appendice, n.20 e 24. 1 BF NS III, 266ss n.626 (soprattutto p.274); BOP III, 516 n.53. s BF NS III, 603 n.1197; BOP III, 578 n.124. Da notare che il nostro documento non parla delle indulgenze concesse ai Serviti.
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